Obbligo di concludere il procedimento edilizio dopo l’annullamento giurisdizionale (TAR Puglia n. 329 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego, adottato all’esito di un procedimento avviato su istanza di parte, ha natura non autoesecutiva: il suo effetto conformativo consiste nell’obbligo dell’amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza, con un atto espresso, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla motivazione della pronuncia. Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inerte. La violazione dell’obbligo di concludere il procedimento può rilevare anche ai fini del danno erariale.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver ottenuto l’annullamento giurisdizionale del diniego del permesso di costruire, vedeva l’amministrazione comunale riattivare il procedimento, limitandosi però a comunicare un preavviso di rigetto. Nonostante la presentazione delle osservazioni e i successivi solleciti, l’amministrazione non adottava alcun provvedimento definitivo. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio serbato dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, qualificando la sentenza di annullamento come pronuncia non autoesecutiva.

Il Collegio ha precisato che l’annullamento dell’atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte genera, quale effetto conformativo, l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza. Tale obbligo non risulta adempiuto nel caso di specie, essendo intervenuto solo un preavviso di rigetto e nessun provvedimento espresso.

Il TAR ha pertanto ordinato al Comune di concludere il procedimento edilizio nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, con spese a carico dell’amministrazione e possibile rilevanza in sede di danno erariale.

Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente, con compensazione nei confronti delle altre parti, ritenute estranee ai profili di inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *