Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (TAR Puglia n. 325 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., allorché l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato privi la parte della necessità di ottenere una pronuncia di merito. La definizione in rito della controversia integra giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite, fermo restando il rimborso delle spese vive e del contributo unificato versato a carico dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina con cui il Dirigente del Settore SUE del Comune aveva aggiudicato in via definitiva il servizio di recupero e valorizzazione della frazione di raccolta differenziata costituita da imballaggi in materiali misti, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. La ricorrente lamentava, in particolare, la mancata valutazione, da parte del seggio di gara, degli illeciti professionali e dell’omessa dichiarazione dell’aggiudicataria, nonché l’illegittimità del sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta. Si costituivano in giudizio il Comune e la controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, all’udienza pubblica, la società ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo il Comune provveduto all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, come da documentazione prodotta in atti. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è stata ritenuta espressione della piena disponibilità dell’azione che caratterizza il processo amministrativo sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, secondo il principio richiamato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In considerazione di tale dichiarazione, il Tribunale ha ritenuto che non restasse altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, ravvisando giustificate ragioni nella definizione in rito della controversia e nell’esito favorevole sostanziale per la ricorrente, determinato dall’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. Ha tuttavia posto a carico del Comune il rimborso in favore della ricorrente delle spese vive sostenute e del contributo unificato versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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