Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 309 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, in base al quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, insieme ad altre società, ha impugnato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 231/2020 del Comune di Gallipoli, pubblicata all’Albo Pretorio dal 22 settembre 2020 all’8 ottobre 2020, chiedendone l’annullamento, unitamente a ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale. Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato il 7 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla controversia. All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può procedere nel merito della controversia ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il fondamento di tale conclusione risiede nel principio dispositivo, per il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione, come ribadito da Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2025, n. 7679.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti per ragioni equitative. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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