Sospensione licenza ex art 100 TULPS richiede verifica nesso causale con attività (TAR Sicilia n. 1069 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non ha funzione sanzionatoria ma di prevenzione generale e cautelare, e prescinde dalla responsabilità personale del titolare dell’esercizio. Il potere del Questore è ampio e discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, e richiede la sussistenza di un mero pericolo per la sicurezza pubblica. Quando però i fatti posti a fondamento del provvedimento si verificano all’esterno del locale, l’Amministrazione deve accertare e motivare che essi trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza. In difetto di tale verifica, il provvedimento è illegittimo per difetto dei presupposti e eccesso di potere.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva una discoteca in virtù di licenza ex art. 68 del TULPS rilasciata nel dicembre 2021. Dopo la chiusura pandemica aveva ripreso l’attività, segnalando al Questore problematiche con il personale di sicurezza e alcuni episodi di risse, e chiedendo invano un presidio permanente delle forze dell’ordine.
Nella notte del 1° febbraio 2023, a serata conclusa, si creò un assembramento sulla via pubblica antistante l’ingresso. Il responsabile della sicurezza interna invocò l’intervento della Polizia, che giunse sul posto constatando solo una numerosa presenza di persone e il regolare deflusso dei clienti. Il Questore dispose quindi la sospensione dell’autorizzazione per quindici giorni. La società impugnò il provvedimento chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse la domanda cautelare e, all’udienza del 13 marzo 2024, trattenne la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale. L’art. 100 del TULPS consente al Questore di sospendere la licenza nei casi di tumulti o gravi disordini, di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero quando l’esercizio costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. La misura non è sanzionatoria, ma di prevenzione generale: resta valida a prescindere dalla colpa del gestore e risponde all’esigenza oggettiva di rimuovere situazioni di pericolo concreto e attuale.
Il potere è ampiamente discrezionale e persegue una tutela anticipata della sicurezza pubblica. È sufficiente il mero pericolo, essendo le scelte dell’Autorità censurabili solo per manifesta irragionevolezza, come ribadito dal Cons. Stato, sez. I, n. 133 del 2024.
Su questa base il Tribunale avrebbe potuto arrestarsi al rigetto dei primi motivi. Esso però individua un limite ulteriore. La sospensione può essere disposta anche per incidenti verificatisi non materialmente all’interno del locale, come precisato dal TAR Veneto n. 613 del 2023. Quando tuttavia i fatti avvengono all’esterno, occorre appurare che le situazioni di pericolo trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza.
Nel caso concreto l’episodio era stato ricostruito solo in termini di verosimiglianza, senza querele, denunce o riscontri di fatti lesivi. Nessun approfondimento era stato svolto sulla dinamica e sulle ragioni causali. Trattandosi di fatto accaduto all’esterno, risultava vieppiù necessario verificare se fosse riferibile all’attività della discoteca. Il Collegio richiama la decisione Cons. Stato, sez. VI, n. 1563 del 2007, che aveva valorizzato l’inizio della contesa all’interno del locale, e la circolare 17 luglio 2019, che esige un fondato antecedente causale nelle circostanze verificatesi nell’esercizio. L’accertamento sul nesso causale è dunque inadeguato.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alla domanda caducatoria, con annullamento del decreto del Questore. La domanda risarcitoria è invece respinta: la pronta tutela cautelare aveva neutralizzato gli effetti della misura e la domanda era generica nella quantificazione del danno, ricadendo sul ricorrente l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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