Decadenza dalla concessione demaniale: il pagamento integrale dei canoni esclude la sanzione più grave (TAR Puglia n. 306 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale per omesso pagamento del canone, ai sensi dell’art. 47, lett. d), cod. nav., può essere dichiarata solo previa valutazione della gravità dell’inadempimento quando l’atto concessorio non fissi il numero di rate il cui mancato pagamento determina la sanzione. Il sindacato giurisdizionale deve apprezzare circostanze e condotte del concessionario per verificarne l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità del provvedimento espulsivo. Il pagamento integrale dei canoni arretrati, ancorché successivo all’avvio del procedimento, unito alla dimostrata volontà collaborativa di risanare il rapporto, esclude che la sanzione più grave possa essere legittimamente applicata.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla revoca della concessione demaniale n. 4 del 2007, adottata dal Comune di Vernole con determinazione del giugno 2025, per l’omesso pagamento dei canoni relativi alle annualità 2018, 2019 e 2024. Il concessionario impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto. L’Agenzia del Demanio si costituiva in giudizio, mentre il Comune intimato restava contumace. La domanda cautelare veniva accolta in primo grado con decreto presidenziale e confermata dal Collegio in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura erariale, trattandosi di una vocatio in ius dell’Amministrazione statale frutto di evidente errore materiale. Nel merito, ha giudicato fondato il ricorso, richiamando il disposto dell’art. 47, lett. d), cod. nav., che configura l’omesso pagamento del canone quale causa di decadenza della concessione.

Il Tribunale ha quindi valorizzato il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di indicazioni nell’atto concessorio sul numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza, la sanzione più grave può essere pronunciata solo all’esito di una valutazione della gravità dell’inadempimento. A tal fine, ha richiamato il principio per cui il giudice deve apprezzare elementi e circostanze del fatto per verificare l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità del provvedimento applicato, in una lettura costituzionalmente orientata della norma.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha rilevato come il ricorrente avesse documentato il pagamento in unica soluzione dei canoni e dell’addizionale comunale per gli anni 2018 e 2019, nonché dell’intero importo dovuto per il 2024. Nel corso del giudizio, egli aveva inoltre dimostrato una volontà collaborativa volta a risanare il rapporto fiduciario, corrispondendo anche l’intero canone per l’anno 2025.

Alla luce di tali circostanze, il TAR ha concluso che l’applicazione della decadenza si presentasse eccessiva rispetto alla consistenza dei fatti e alla condotta del concessionario, il quale, avvedutosi della decadenza del beneficio del termine, si era prontamente attivato saldando integralmente il debito pregresso. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento del provvedimento gravato e assorbimento delle residue censure. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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