Transito nei ruoli civili: obbligo di motivare la sede di assegnazione sulle esigenze familiari e di salute (TAR Puglia n. 105 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione non è rimessa all’insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione, ma deve essere preceduta da un’adeguata istruttoria e da una motivazione che dia conto della ponderazione delle esigenze funzionali con le documentate e gravi situazioni personali del richiedente, ivi incluse le condizioni di salute e le esigenze del nucleo familiare, come prescritto dalla Circolare del Ministero della Difesa M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25-07-2023 e dal relativo Annesso 2. La scelta di una sede distante circa 270 km dalla residenza familiare, in presenza di un riconosciuto stato di handicap grave e di una riduzione permanente della capacità lavorativa, configura il fumus di un difetto di motivazione e di una carenza istruttoria, idonei a fondare la misura cautelare della sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati.

Il Fatto

Un militare in congedo, già Sottocapo di 1° Classe, dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%, presentava istanza di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010. L’Amministrazione disponeva il transito con inquadramento nell’Area Assistenti, ma assegnava l’interessato presso l’Arsenale Militare Marittimo di Augusta, in Sicilia orientale, anziché presso le sedi delle Province di Palermo e Trapani, indicate come desiderate e ove risiede il nucleo familiare. Il militare impugnava i provvedimenti di assegnazione e convocazione per la sottoscrizione del contratto, deducendone il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, e chiedeva la sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in composizione monocratica collegiale, ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria, valorizzando il contenuto della Circolare ministeriale del 25 luglio 2023 che, all’art. 7, condiziona la possibilità di deroga ai criteri ordinari di assegnazione alla presentazione di istanza da parte dell’interessato entro trenta giorni dalla richiesta di transito. L’Annesso 2 della medesima circolare, pur con formula generica, impone all’Amministrazione di prendere in considerazione le documentate e gravi situazioni personali che rendano opportuna la designazione in una sede viciniore alla residenza o al domicilio del nucleo familiare.

Il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha adeguatamente ponderato tali esigenze, nonostante il ricorrente avesse allegato una situazione sanitaria particolarmente significativa: la declaratoria di handicap grave ex legge n. 104/1992, risalente al gennaio 2025, e l’accertamento di una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. La circostanza che la sede assegnata ricada nella Regione pur indicata come desiderata non è stata ritenuta satisfattiva, atteso che la distanza di circa 270 km dalla residenza familiare è apparsa non facilmente compatibile con il quadro sanitario e familiare descritto.

Il Tribunale ha altresì valorizzato l’indicazione, fornita dal ricorrente, della sussistenza di sedi della Marina Militare nella Regione Sicilia — quali le Reggenze dei Fari nelle Province di Palermo e Trapani — in grado di contemperare le esigenze funzionali dell’Amministrazione con quelle personali dell’istante. Tale circostanza ha rafforzato il convincimento circa la mancata esplorazione, da parte dell’Amministrazione, di soluzioni alternative meno gravose.

Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto sussistente nella gravità e irreparabilità del danno, connesso all’assunzione in servizio in una sede incompatibile con le condizioni di salute e con le esigenze familiari. In accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR ha disposto la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati e l’immediato riesame della posizione del ricorrente, con compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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