Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso dopo la declaratoria di silenzio-inadempimento (TAR Puglia n. 290 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, manifestata dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale, determina l’estinzione del giudizio quando sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e queste non abbiano manifestato opposizione. L’estinzione per rinuncia prescinde dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, la cui mancata partecipazione non preclude al Collegio di dichiarare l’estinzione del processo. In caso di estinzione per rinuncia della parte ricorrente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite se la controparte non si è costituita.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente un’attività commerciale, aveva presentato al Comune di Castrignano de’ Greci un’istanza volta ad ottenere il nulla osta alla sostituzione dell’autovettura di servizio. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza e sui successivi tre solleciti, il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 118 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, nonché per il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
Successivamente alla notifica del ricorso, la parte ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente e con attestazione di conformità del legale. Il Comune di Castrignano de’ Greci non si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia. Richiamato l’art. 84 cod. proc. amm., il Collegio ha osservato che la rinuncia può essere effettuata dalla parte in ogni stato e grado del giudizio, mediante dichiarazione sottoscritta dalla stessa parte o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria o resa in udienza.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia è stata depositata e notificata in data 30.12.2025, ben prima dell’udienza camerale del 23 febbraio 2026, e l’Amministrazione, rimasta contumace, non ha manifestato alcuna opposizione alla prosecuzione del giudizio.
La mancata costituzione del Comune di Castrignano de’ Greci non ha impedito al Collegio di dichiarare l’estinzione del processo, atteso che l’opposizione alla rinuncia avrebbe dovuto provenire dalle parti costituite che avessero interesse alla prosecuzione. L’assenza di costituzione comporta anche l’assenza di parti legittimate ad opporsi.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 84 cod. proc. amm. per intervenuta rinuncia della parte ricorrente. Quanto alle spese di lite, il Collegio ha statuito il nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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