Avviso orale, sindacato del G.A. sui soli presupposti manifestamente insussistenti (TAR Puglia n. 102 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 159/2011 è una misura di prevenzione personale amministrativa dalla natura ed efficacia meramente monitoria, con cui si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in condotte pericolose o in reati. Ai fini della sua legittima applicazione, il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede che sia documentato che l’interessato viva prevalentemente dei proventi di attività delittuosa: è sufficiente che l’Autorità di pubblica sicurezza ravvisi, con valutazione discrezionale e prognostica, elementi complessivamente idonei a far ritenere la personalità incline a comportamenti antigiuridici, ascrivibile ad una delle categorie dell’art. 1 del D. Lgs. n. 159/2011. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto e può censurare la valutazione amministrativa solo per palese illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Lecce in data 14.11.2025 e notificatogli il successivo 05.12.2025, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Nel giudizio si sono costituite il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce, rappresentate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha dapprima inquadrato la natura dell’atto impugnato, qualificandolo come misura di prevenzione personale amministrativa dagli effetti meramente monitori, non assimilabile a provvedimenti di maggiore afflittività. Ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio di pericolosità sociale si fonda su una valutazione prognostica dell’Autorità di pubblica sicurezza, la quale gode di un’ampia discrezionalità nel ravvisare elementi che complessivamente facciano ascrivere il soggetto ad una delle categorie dell’art. 1 del D. Lgs. n. 159/2011.
Il Collegio ha precisato che l’applicazione dell’avviso orale non presuppone la dimostrazione che l’interessato viva prevalentemente dei proventi di attività delittuosa qualora il modello comportamentale complessivo presenti caratteristiche che rendano non illogico presumere la pericolosità sociale. Tale evenienza ricorre, nella specie, per la presenza di una pluralità di condotte delittuose per reati gravi, puntualmente esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto al sindacato giurisdizionale, ad un esame sommario proprio della fase cautelare, il Tribunale ha escluso che fossero dedotti profili di palese illogicità o irragionevolezza della valutazione amministrativa. In relazione al periculum in mora, ha inoltre osservato che l’avviso orale si risolve in un mero invito a tenere una condotta conforme alla legge e non determina un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti di libertà di rango costituzionale, non sussistendone il pericolo. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta.
Nota della Redazione
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