Sgombero di alloggio comunale: il Tar dispone istruttoria e sospende interinalmente l’ordine di rilascio (TAR Puglia n. 281 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso un’ordinanza di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il tribunale amministrativo, ove ritenga necessario verificare la sussistenza dei presupposti del provvedimento, può disporre un’istruttoria volta ad acquisire elementi certi in merito alla programmazione dei lavori di riqualificazione edilizia. In pendenza di tale adempimento, gli effetti dell’ordine di rilascio possono essere sospesi in via interinale, con conferma del decreto cautelare già adottato, fissando un’udienza camerale per la prosecuzione del giudizio.

Il Fatto

Una persona, occupante di un immobile di proprietà comunale, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui le è stato intimato di rilasciare l’alloggio entro quindici giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto. Nel ricorso, la parte ha contestato anche gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo della polizia locale e gli eventuali atti dell’ufficio servizi sociali, lamentando la propria situazione di disagio abitativo e sociale. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR, esaminata la vicenda, ha rilevato che l’ordinanza impugnata faceva riferimento a dei programmati lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale comunale. Al fine di decidere in modo consapevole sull’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall’Ente una relazione dettagliata che specificasse le tempistiche di inizio, durata e conclusione di tali interventi.

La decisione si fonda sulla necessità di verificare l’attualità e la concretezza del presupposto che giustifica lo sgombero: se i lavori di riqualificazione non fossero realmente imminenti, l’ordine di rilascio potrebbe risultare sganciato da un interesse pubblico attuale e quindi non sorretto da una motivazione adeguata.

Proprio in ragione di questa incertezza, il Tribunale ha disposto un’istruttoria, assegnando all’Amministrazione un termine di trenta giorni per adempiere. Nelle more dell’esito di tale accertamento, ha disposto la sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza dirigenziale, confermando il decreto cautelare già emesso dal Tribunale a gennaio, al fine di evitare che l’occupante subisca un pregiudizio irreparabile nello scorcio di tempo necessario per completare l’istruttoria stessa.

Il Collegio ha infine fissato l’udienza camerale per la prosecuzione della fase cautelare, al fine di valutare la questione alla luce della documentazione che sarà prodotta dal Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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