La querela per stalking non giustifica la revoca del porto d’armi in assenza di adeguata istruttoria (TAR Lombardia n. 2776 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi, quale atto discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, deve essere sorretta da un giudizio di non affidabilità del titolare basato su circostanze di fatto concrete, attuali e perduranti, idonee a far ragionevolmente presumere un rischio di abuso delle armi. Non possono fondare la revoca né la mera condizione di vittima di un reato, quando l’interessato abbia agito attraverso gli strumenti legali di tutela, né uno stato di turbamento emotivo transitorio e documentato come non necessitante di terapia. L’Amministrazione, pur potendo valorizzare situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, è comunque tenuta a un adeguato approfondimento istruttorio e motivazionale, il cui difetto è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, vedeva revocato il titolo da parte del Questore, poiché ritenuta non più affidabile a causa del turbamento emotivo e del contesto di forte conflittualità con l’amministratore del condominio di residenza. La vicenda traeva origine dalla denuncia-querela presentata dalla stessa ricorrente per il reato di atti persecutori.
Il Prefetto respingeva il ricorso gerarchico, ritenendo il provvedimento non censurabile per ragionevolezza e proporzione, in considerazione della finalità prudenziale. La ricorrente impugnava il decreto prefettizio deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 10, 39, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 6 della legge n. 152/1975.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione, sicché l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente o del titolare. In tale quadro, il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza necessità di un comprovato abuso delle armi, purché assistito da elementi anche solo indiziari e da una valutazione prospettica del rischio.
Tuttavia, l’ampiezza di tale discrezionalità non esime l’Autorità dall’obbligo di un approfondimento istruttorio e motivazionale adeguato e sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte rileva come l’Amministrazione abbia fondato il giudizio di inaffidabilità proprio sulla condotta della ricorrente che, presentando querela, aveva invece dimostrato di voler tutelare le proprie ragioni con strumenti legali, affidandosi alla valutazione dell’autorità giudiziaria.
Quanto allo stato emotivo, il Collegio stigmatizza la valorizzazione degli stati d’animo in quanto tali, specie quando – come nella fattispecie – risulti transitorio e non necessitante di terapia, secondo le certificazioni mediche prodotte. La revoca richiederebbe un apprezzamento della personalità che si manifesti in fatti e circostanze oggettivamente seri e perduranti; elementi che qui difettano, emergendo anzi la condizione della ricorrente quale soggetto passivo di condotte abusive altrui.
La sentenza conclude pertanto per l’illegittimità del provvedimento per insufficiente istruttoria e motivazione, accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati, con compensazione delle spese, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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