Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 269 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta nelle more del procedimento, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, purché la pretesa azionata risulti integralmente e irreversibilmente soddisfatta. Tale pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando che la successiva attività amministrativa ha avuto carattere pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere, senza che residui alcuna utilità alla decisione. L’Amministrazione rimasta soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 91 cod. proc. civ. e 26 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3156/2024, il riconoscimento del diritto alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un importo di euro 1.500,00, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento.

Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata all’Amministrazione nel novembre 2024, quest’ultima non vi aveva dato esecuzione. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso per ottemperanza era regolare in rito e tempestivo. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha depositato istanza con cui ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione resistente provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.

Il TAR ha quindi applicato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Tale istituto, come precisato dalla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 2024), definisce la controversia nel merito quando la sopravvenuta attività amministrativa sia stata integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia.

Nel caso di specie, il pagamento effettuato dal Ministero ha integrato la piena soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione soccombente, ai sensi degli artt. 91 cod. proc. civ. e 26 cod. proc. amm., liquidandole in complessivi euro 300,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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