Astreinte limitata all’insediamento del commissario e vietata la protrazione sine die (TAR Campania n. 4165 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. opera nei limiti temporali e quantitativi fissati dal titolo giudiziale, poiché la norma attribuisce al giudice un potere conformativo e modulativo della misura coercitiva. Quando il giudice dell’ottemperanza cumula l’astreinte con il rimedio surrogatorio del commissario ad acta, la penalità può essere legittimamente circoscritta fino all’insediamento del commissario, momento in cui la pressione sull’amministrazione cede alla tutela esecutiva sostitutiva. La penalità di mora non può essere estesa oltre tale limite né trasformarsi, per il solo decorso del tempo, in un’obbligazione patrimoniale autonoma e perpetua avulsa dalla funzione di stimolo all’adempimento. Essa inoltre non ha natura compensativa e non può cumularsi con la tutela risarcitoria del pregiudizio sostanziale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del TAR Campania, Sezione Sesta, del 4 gennaio 2019, limitatamente al capo che aveva previsto una penalità di mora di euro 100 per ogni settimana o frazione di ritardo, con nomina di un commissario ad acta. Deduce che l’ente non avrebbe mai corrisposto la somma maturata e quantifica il credito in euro 31.800,00, assumendo che il commissario non si sarebbe mai insediato e che la mora avrebbe continuato a maturare fino alla proposizione del ricorso.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: la sentenza sarebbe stata eseguita, l’atto commissariale dell’8 ottobre 2019 avrebbe chiuso la fase esecutiva e tale atto sarebbe ormai non più contestabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio perimetra l’oggetto del giudizio al solo pagamento della penalità di mora, non all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di rilascio del titolo edilizio. La questione centrale è stabilire se la misura possa essere azionata nei termini quantitativi e temporali prospettati dalla ricorrente.
La prima ragione di rigetto è testuale. La sentenza del 2019 aveva delimitato l’ambito di operatività della penalità, fissando la decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione e il dies ad quem nel giorno di insediamento del commissario ad acta. Il titolo non prevede quindi una mora destinata a maturare sine die. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di fissare la somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo: è dunque al titolo che occorre guardare per individuare presupposti, decorrenza e limiti.
Quanto all’assunto del mancato insediamento, dagli atti emerge la nomina prefettizia del commissario, l’avvio dell’interlocuzione con l’ente e l’adozione dell’atto conclusivo dell’8 ottobre 2019. Il Collegio ritiene che l’insediamento non coincida con una presenza fisica presso gli uffici comunali, ma con l’attivazione del munus commissariale e la presa in carico dell’esecuzione, richiamando in tal senso Cons. Stato, Sez. III, n. 2933 del 2013, Cons. Stato, Sez. III, n. 3181 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015.
L’elemento dirimente è però la definitività della fase commissariale. Il reclamo proposto avverso la nota dell’8 ottobre 2019 è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché il termine di sessanta giorni decorre dal deposito dell’atto commissariale. L’atto non è stato rimosso dall’ordinamento processuale e risulta ormai coperto da stabilità interna alla vicenda esecutiva, sicché la pretesa odierna si risolve in una contestazione tardiva già scrutata.
Il richiamo alla concorrenza dei poteri tra amministrazione e commissario, affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2021, non è pertinente: quel principio attiene alla validità ed efficacia degli atti, non alla delimitazione temporale dell’astreinte operata dal giudice.
Infine, la domanda è infondata per una ragione assorbente. La successiva pronuncia del 1° ottobre 2020 ha ritenuto legittima la decadenza del titolo edilizio per sopravvenuta disciplina urbanistica ostativa, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001. Venuto meno il bene della vita originariamente perseguito, la misura coercitiva perde la propria funzione tipica: essa non ha natura compensativa ma di pressione indiretta sull’obbligato. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2019 e Corte cost. n. 109 del 2026, secondo cui la perpetuità dell’astreinte è inconciliabile con la sua funzione sollecitatoria. Il pregiudizio sostanziale ha già trovato tutela in sede civile, con condanna risarcitoria del 12 marzo 2025. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con rigetto delle domande accessorie e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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