Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dopo l’ottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 229 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato abbia già trovato esecuzione e la parte ricorrente dichiari di non avere più alcun interesse alla decisione. L’interesse ad agire deve persistere fino al momento della decisione; la sua sopravvenuta mancanza, anche a seguito dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione e della mancata impugnazione del successivo provvedimento di conferma, determina l’improcedibilità del ricorso, senza che il giudice sia tenuto a esaminare i motivi di merito. La declaratoria di improcedibilità non richiede una valutazione nel merito della fondatezza delle pretese e non comporta, di regola, condanna alle spese quando ricorrano giusti motivi per la compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie realizzate in difformità. Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva emesso un provvedimento di conferma dell’ordine di demolizione, non impugnato dalla società, e aveva avviato una nuova istruttoria.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, il Collegio ha sottoposto alla parte ricorrente la questione della persistenza dell’interesse al ricorso, evidenziando come l’ordinanza di demolizione fosse stata già ottemperata e come fosse intervenuto un successivo provvedimento di conferma nel 2021, rimasto inimpugnato.
Il difensore della società ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, aderendo alla questione sollevata dal Collegio. Tale dichiarazione ha determinato l’improcedibilità del ricorso, conformemente al principio per cui l’interesse alla decisione deve sussistere al momento della pronuncia.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i motivi di merito, e ha compensato le spese di lite tra le parti, ravvisando ragioni equitative.
Nota della Redazione
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