Carta del docente: ottemperanza e diniego di penalità di mora (TAR Lombardia n. 2065 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia dedotto né provato l’avvenuto adempimento e le assegna un termine per l’esecuzione. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia costituisce misura idonea a garantire la satisfazione del credito. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando risulti manifestamente iniqua in relazione alle circostanze del caso concreto, valutabili alla luce delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive.

Il Fatto

Una docente ottiene dal giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Pavia, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta elettronica del docente, con accredito di € 500,00 annui sul borsellino elettronico per l’anno scolastico 2023/2024. Sulla decisione si forma il giudicato, attestato dalla cancelleria.

Rilevato l’inadempimento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nel merito il ricorso è fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di avervi adempiuto. Il ricorso per ottemperanza va quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.

Per il caso di perdurante inerzia il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso specifico la richiesta risulta manifestamente iniqua, avuto riguardo alla nomina del commissario e all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta elettronica del docente, che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate tenendo conto del limitato impegno richiesto su una causa seriale, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, secondo Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Esse sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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