Fissazione udienza di merito senza pronuncia cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Puglia n. 89 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., può omettere ogni pronuncia cautelare quando ritenga che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. In tale ipotesi, il collegio fissa l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, senza delibare il fumus boni iuris né il periculum in mora, e compensa le spese della fase cautelare.

Il Fatto

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, un provvedimento del Comune di Castro – Settore IV – Paesaggio, Commercio e Patrimonio e il verbale della Conferenza di Localizzazione Preliminare dell’Unione dei Comuni Terre a Levante, oltre agli atti connessi. Il ricorso è stato notificato anche nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, costituitisi in giudizio, mentre il Comune e l’Unione dei Comuni non si sono costituiti. Nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata discussa dai difensori delle parti costituite.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia, Sezione Prima, ha ravvisato che le esigenze cautelari della parte ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Tale disposizione, inserita nel codice del processo amministrativo, consente al collegio di non pronunciarsi sulla domanda cautelare allorché ritenga la controversia matura per una rapida decisione di merito.

La scelta del rito avviene senza necessità di valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora, poiché l’ordinanza si limita a sollecitare il passaggio alla fase di merito. La compensazione delle spese della fase cautelare consegue alla natura strumentale del procedimento incidentale, che non definisce la lite ma ne anticipa la trattazione.

Il collegio ha pertanto fissato l’udienza pubblica del 9 giugno 2026 per la trattazione di merito del ricorso, disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti dalla segreteria del Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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