Ottemperanza dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere: la sentenza esecutiva non richiede prova del passaggio in giudicato (TAR Puglia n. 205 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile avverso le sentenze esecutive del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., senza che il ricorrente debba fornire la prova del passaggio in giudicato della decisione, essendo sufficiente che la stessa non sia stata sospesa in sede di appello. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura è infondata qualora la circostanza dedotta non risulti provata. Il giudizio di ottemperanza è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una procedura di mobilità volontaria per la copertura di diciotto posti di operatore socio-sanitario, conclusasi con l’approvazione della graduatoria finale e il successivo conferimento di incarichi a tempo determinato. Gli aspiranti non vincitori impugnavano gli atti della procedura dinanzi al TAR Puglia – Lecce, che accoglieva il ricorso con sentenza esecutiva pubblicata il 2 luglio 2025, annullando gli atti impugnati.
Ritenendo che l’Amministrazione sanitaria non avesse dato corretta esecuzione al dictum giurisdizionale, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta. L’Azienda sanitaria si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della definitività della sentenza e per difetto di procura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato le eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente. In relazione alla prima eccezione, il Collegio ha osservato che l’art. 112 c.p.a. consente di chiedere l’ottemperanza anche delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, precisando che l’art. 33, comma 2, c.p.a. stabilisce che le sentenze di primo grado sono esecutive. Nel caso di specie, la sentenza di cui si invocava l’esecuzione non risultava sospesa dal Consiglio di Stato, sicché alcuna prova del passaggio in giudicato era dovuta.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per presunto difetto di procura, il Tribunale l’ha ritenuta infondata, non risultando allegata né provata la circostanza delle presunte cancellazioni nei mandati alle liti, con conseguente reiezione della relativa eccezione.
Nel merito, all’esito della camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Tribunale, preso atto della piena soddisfazione della pretesa azionata, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Le peculiarità fattuali e l’evoluzione della controversia hanno giustificato la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, disponendo infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e della normativa GDPR.
Nota della Redazione
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