Silenzio sul rilascio di concessione demaniale marittima e mancata approvazione del PAD (TAR Campania n. 2262 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avvio di una procedura selettiva per il rilascio di una concessione demaniale marittima impone all’amministrazione comunale di concluderla con provvedimento espresso e definitivo. La mancata approvazione del Piano attuativo delle aree demaniali (PAD) non elide l’obbligo di provvedere: l’assenza dello strumento pianificatorio non può giustificare la sospensione generalizzata delle procedure. L’inerzia protratta oltre il termine generale suppletivo di trenta giorni integra silenzio inadempimento. Il modulo procedurale disciplinato dagli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav., ancorché applicabile ratione temporis, va improntato ai principi di par condicio, imparzialità e trasparenza desumibili dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Il Fatto

Due società ricorrenti, riunitesi in raggruppamento temporaneo di imprese, agivano avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Positano nella procedura ex artt. 37 e 18 reg. es. cod. nav., avente ad oggetto il rilascio della nuova concessione demaniale marittima relativa alla “Spiaggia Grande”. La procedura era stata avviata con avviso pubblico del 5 agosto 2024, a seguito di istanza di prosecuzione presentata in pari data dalla titolare della concessione scaduta. Le ricorrenti avevano formulato domanda concorrente il 4 settembre 2024.

Malgrado i solleciti e le diffide del 15 ottobre 2024, del 3 dicembre 2024, del 7 febbraio 2025 e dell’8 maggio 2025, il Comune non concludeva la procedura selettiva. Le ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di concludere il procedimento e la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune resisteva eccependo che la conclusione era subordinata all’approvazione del PAD prescritto dal Piano di utilizzazione delle aree demaniali (PUAD).

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in maniera espressa e definitiva sulle istanze concorrenti. L’eccezione imperniata sulla mancata adozione del PAD non è accolta: il Comune non può trincerarsi dietro tale circostanza per giustificare la propria perdurante inerzia nella conclusione della procedura a evidenza pubblica.

Il Tribunale richiama l’ordinanza n. 3840 del 23 ottobre 2025 con cui il Consiglio di Stato, sez. VII, ha osservato che la mancata approvazione dello strumento pianificatorio comunale non preclude di per sé il rilascio delle concessioni, potendo l’individuazione dei lotti avvenire sulla scorta del PRG. Nello stesso senso è citata la sentenza n. 6699 del 7 luglio 2023, che stigmatizza l’interpretazione secondo cui l’assenza del piano determinerebbe un “congelamento sine die” dell’azione amministrativa.

Il percorso argomentativo si allinea agli arresti dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 31 dicembre 2021 e alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024, che affrancano l’avvio delle gare dagli strumenti di riordino e restringono i margini della proroga tecnica, ammessa solo se la procedura sia stata quantomeno avviata a livello programmatico.

Quanto al modulo procedurale ex artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav., il Collegio non ignora le pronunce che ne rilevano la non piena conformità al diritto unionale. Tuttavia l’amministrazione non avrebbe potuto abdicare all’avvio della procedura senza indire tempestivamente la gara ex art. 4 della l. n. 118/2022, previa rimozione in autotutela. Poiché l’avviso risale al 5 agosto 2024 e la novella del 2024 si applica alle procedure avviate dopo il 16 settembre 2024, opera ratione temporis il modulo precedente, che deve comunque rispettare i principi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. L’abbandono della procedura premierebbe l’aspettativa all’insistenza del titolare della concessione scaduta.

Sussiste l’inerzia del Comune, non essendosi questo determinato in modo espresso e definitivo nonostante le diffide e lo spirare di ogni termine ragionevole, incluso quello suppletivo di trenta giorni ex art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990. Il ricorso è accolto: ordine di provvedere entro 45 giorni, salva ogni determinazione motivata in autotutela, e nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno per il caso di perdurante inerzia. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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