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Conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale: obbligo di valutazione complessiva della capacità economica del datore di lavoro prima del rigetto (TAR Puglia n. 85 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’Amministrazione è tenuta a valutare compiutamente la capacità economica del datore di lavoro, non potendo fondare il diniego esclusivamente su parametri reddituali predeterminati, quale il volume di affari al netto degli acquisti. Ove il rigetto si basi su un motivo non precedentemente contestato e non emerso in sede istruttoria, il provvedimento deve essere annullato in quanto lesivo del diritto di partecipazione del richiedente. La valutazione della solidità economica del datore di lavoro deve essere il risultato di una ponderazione complessiva che consideri tutti gli elementi rilevanti e le prospettive di produttività dell’impresa.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava innanzi al TAR il provvedimento con cui la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva respinto la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentando altresì istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del diniego.

Il provvedimento impugnato motivava il rigetto richiedendo la produzione delle ultime quattro buste paga, dichiarazioni DURC in corso di validità, dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2024 e proposta di contratto di lavoro. Il ricorrente trasmetteva quindi alla Prefettura la documentazione richiesta, inclusi i cedolini paga e il DURC rinnovato, ma l’Amministrazione comunicava che la richiesta di riapertura dell’istanza non poteva essere accolta, ritenendo l’Ispettorato Territoriale del Lavoro la documentazione reddituale “non idonea”.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, riteneva fondata la prima censura formulata nel ricorso, rilevando una significativa carenza istruttoria e motivazionale nel provvedimento impugnato. L’Amministrazione aveva valorizzato, quale unico parametro ostativo, la differenza tra il volume di affari e il totale degli acquisti, non consentendo l’assegnazione della quota richiesta.

Il Collegio evidenziava come tale criterio costituisca solo uno degli elementi valutabili e assuma specifico rilievo nel settore agricolo; esso, pur potendo essere considerato, avrebbe dovuto inserirsi in una più ampia ponderazione sulla solidità economica del datore di lavoro. La valutazione complessiva richiesta dalla disciplina in materia era, invece, mancata, risultando così carente il presupposto dell’intero ragionamento dell’Amministrazione, anche in relazione alle prospettive di aumentata produttività che potessero giustificare la nuova assunzione.

Ulteriore profilo di illegittimità veniva individuato nella circostanza che il motivo del diniego era stato dedotto solo successivamente rispetto alla richiesta di integrazione documentale, senza che il ricorrente avesse potuto presentare osservazioni o documentazione integrativa. Tale modalità operativa risultava lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio procedimentale.

Il TAR riteneva quindi sussistente il requisito del danno grave e irreparabile allegato dal ricorrente, accogliendo l’istanza cautelare ai fini dell’immediato riesame della domanda da parte dell’Amministrazione. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato veniva disposta, con compensazione delle spese della fase cautelare e fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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