Diniego di nulla osta alla patente tra discrezionalità e giurisdizione (TAR Puglia n. 84 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a sospendere il diniego di nulla osta al conseguimento della patente di guida è infondata in carenza di fumus boni juris quando il provvedimento impugnato costituisce esercizio di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, fondata su un’istruttoria i cui esiti sono stati analiticamente esposti e logicamente motivati. La circostanza che il provvedimento faccia seguito a precedenti pronunce favorevoli al ricorrente non ne comporta l’illegittimità, qualora quelle pronunce abbiano espressamente fatto salvi i successivi atti discrezionali dell’Autorità procedente. La novella di cui alla legge n. 177/2024 e l’applicazione dell’art. 120, comma 1, del Codice della Strada pongono seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia, il cui esame è rimesso alla fase di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, impugnava la nota con cui la Motorizzazione Civile di Lecce lo aveva escluso dalla prova pratica prevista per il 16 giugno 2025. Con motivi aggiunti, proposti il 30 ottobre 2025, estendeva l’impugnazione alla successiva nota del 6 agosto 2025, con la quale la Prefettura aveva riscontrato negativamente l’istanza di rilascio del nulla osta, ritenendo insussistenti le condizioni per il suo accoglimento all’esito dell’istruttoria svolta, anche sulla base delle informazioni acquisite dalla Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza di seri dubbi in merito alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, alla luce della novella di cui alla legge n. 177/2024 e dell’applicazione dell’art. 120, comma 1, del Codice della Strada, questione che richiederà approfondimento nella fase di merito.
Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha osservato che sia l’ordinanza cautelare del 2024 sia la sentenza della Sezione del 2025 avevano espressamente fatto salvi i successivi provvedimenti discrezionali della Prefettura sull’istanza di nulla osta. La sopravvenuta nota del 6 agosto 2025, pertanto, non potrebbe ritenersi affetta dai vizi di violazione o elusione del giudicato denunciati dal ricorrente.
Il provvedimento impugnato appare, invece, ragionevolmente fondato sulla valutazione discrezionale compiuta dall’Amministrazione procedente sugli esiti dell’istruttoria espletata, i cui elementi — analiticamente ed espressamente elencati nella nota — risultano logicamente valutati, con conseguente decisione circa l’insussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta richiesto.
Alla stregua di tale delibazione sommaria, propria della fase cautelare, l’istanza è stata ritenuta infondata e respinta, con compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
Nota della Redazione
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