Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 183 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente in corso di giudizio, impone al giudice amministrativo di prendere atto della cessazione della materia del contendere e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La pronuncia assume natura prettamente formale, non entrando nel merito della vicenda sostanziale dedotta in giudizio. In tali evenienze, la compensazione delle spese di lite costituisce l’assetto ordinario, conformemente alla richiesta della parte istante e alla natura della decisione adottata.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la Determinazione n. 2105 dell’11.09.2020 del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto la chiusura del procedimento relativo all’autorizzazione per l’istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento per l’anno 2020, nonché la D.G.C. n. 231 dell’11.09.2020, richiamata nella predetta determinazione.

L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, aveva chiesto la reiezione del ricorso. Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla parte ricorrente, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di tale dichiarazione, il giudice non può che rilevare la cessazione della materia del contendere.

La pronuncia di improcedibilità è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sanziona l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. Il Collegio ha valorizzato la natura formale della decisione, che prescinde dall’esame del merito delle censure proposte.

Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, in adesione alla richiesta della ricorrente e in ragione della natura formale della decisione adottata, che non ha comportato una valutazione nel merito delle contrapposte posizioni.

La sentenza è stata resa all’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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