Interpretazione letterale delle clausole di gara e demo app come requisito escludente (TAR Puglia n. 124 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esegesi delle clausole della disciplina di gara va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del principio del favor partecipationis. Ove il disciplinare richieda, a pena di esclusione, una demo della piattaforma accessibile sia tramite web sia tramite app per smartphone, la mancata disponibilità della versione per app costituisce carenza di un requisito tecnico minimo dell’offerta, non sanabile mediante soccorso istruttorio. Il documento di sintesi dell’istruttoria dell’offerta tecnica è atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Le dichiarazioni della Commissione di gara fanno fede fino a querela di falso. Le clausole del bando di una nuova gara non sono immediatamente lesive e la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, indetta dalla Centrale Unica di Committenza di un Comune per l’affidamento del servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale, risultando esclusa all’esito della valutazione tecnica. La Commissione aveva accertato l’indisponibilità della demo app per smartphone, contrariamente a quanto richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 16, punto B), del disciplinare di gara. La stazione appaltante ha quindi adottato la determina di non aggiudicazione, dichiarando la procedura deserta, e ha indetto una nuova gara.
La ricorrente ha impugnato l’esclusione, la determina di non aggiudicazione e gli atti della nuova gara, chiedendo la riammissione alla procedura originaria e il risarcimento del danno. Ha altresì contestato, con motivi aggiunti, il documento di sintesi dell’istruttoria dell’offerta tecnica, deducendone la non corrispondenza al vero e la genericità dei rilievi ivi contenuti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione avverso il bando e il disciplinare della nuova gara, in ragione della portata non immediatamente lesiva delle relative clausole, richiamando il principio espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 766 del 2025.
Nel merito, il Collegio ha disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la richiesta di una demo accessibile “mediante accesso web e tramite app per smartphone” avrebbe dovuto intendersi in senso funzionale, con possibilità di assicurare l’accesso anche attraverso una web app. Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato per cui, nell’interpretazione delle clausole di gara, va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 11371 del 2023 e T.A.R. Umbria, n. 312 del 2025. Dal tenore letterale dell’art. 16, lett. B), del disciplinare emerge l’obbligo di predisporre una demo della piattaforma accessibile sia via web sia mediante una app per smartphone, quale requisito tecnico minimo previsto a pena di esclusione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto legittima l’esclusione, accertata la mancata disponibilità della demo app. Ha inoltre escluso che il superamento delle verifiche preliminari sulla completezza documentale fosse sintomatico della conformità dell’offerta e ha negato che le discrepanze cronologiche nel documento di sintesi istruttorio potessero invalidare gli atti di gara, trattandosi di dichiarazioni della Commissione che fanno fede fino a querela di falso. Il documento di sintesi è stato qualificato come atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
Da ultimo, il Collegio ha escluso l’operatività del soccorso istruttorio, trattandosi di carenza di un requisito tecnico attinente all’offerta, non sanabile. L’accertata legittimità dell’esclusione ha comportato il rigetto delle censure derivanti avverso la nuova gara e della domanda risarcitoria, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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