Revoca della gara per sopravvenuto interesse pubblico e limiti del sindacato giudiziale (Cons. Stato n. 7058 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica non è precluso all’amministrazione di procedere alla revoca degli atti di gara in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto e dato atto nella motivazione, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. L’esercizio di tale potere non è subordinato a ipotesi tipiche tassativamente predeterminate, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione. La revoca motivata dal mutamento della situazione di fatto, se reca una motivazione convincente, non può essere sindacata dal giudice amministrativo fino al punto di verificare l’opportunità della scelta. Sono pertanto inammissibili le censure che domandano un sindacato sostitutivo delle valutazioni amministrative. L’indennizzo ex art. 21-quinquies resta circoscritto alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara.

Il Fatto

Il Comune ha indetto una procedura negoziata per la concessione triennale di una piscina comunale, aggiudicata a un’associazione sportiva. Il gestore uscente e secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Toscana, che l’ha annullata con sentenza n. 1134/2024. L’appello proposto dall’aggiudicataria è stato poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nelle more, il Comune ha revocato la procedura di affidamento, dapprima con una determinazione, poi annullata in autotutela e rinnovata con un secondo provvedimento motivato dalla rivalutazione dell’interesse pubblico all’affidamento c.d. ponte. Il gestore uscente ha impugnato la revoca con motivi aggiunti e ha agito in ottemperanza al giudicato. Il TAR, riuniti i ricorsi, ha respinto le domande e compensate le spese. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la regola secondo cui la revoca in materia di evidenza pubblica è ammessa in presenza di un interesse pubblico concreto, non essendo il potere subordinato a fattispecie tipiche: esso è espressione di discrezionalità amministrativa, secondo Cons. Stato Sez. V n. 5991 del 2022.

Nel caso concreto la Corte ritiene che la motivazione del provvedimento di revoca — e la sentenza di primo grado che l’ha confermata — dia conto in modo esaustivo delle ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico su quelli antagonisti. Non vi è dunque alcuna omissione motivazionale, né la ricostruzione fattuale dell’appellante vale a scalfire l’impianto della decisione.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del sindacato: la revoca fondata sul mutamento della situazione di fatto, se sorretta da motivazione convincente, non può essere sindacata fino a vagliare l’opportunità della scelta. Le censure dell’appellante si risolvono in valutazioni personali e mirano a un sindacato sostitutivo, per ciò stesso inammissibile, secondo il richiamo a Cons. Stato Sez. V n. 7799 del 2024.

Quanto alle domande risarcitorie e all’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, la Corte conferma il rigetto: manca la prova del danno emergente e del lucro cessante, le spese processuali trovano regolazione nelle sentenze del contenzioso e il risarcimento da mancata aggiudicazione presuppone l’illegittimità della revoca, qui esclusa. L’indennizzo, richiamando Cons. Stato Sez. V n. 1797 del 2016, copre solo le spese inutilmente sostenute per la gara, non diversamente provate.

L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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