Rinnovazione del permesso di costruire e legittimità della convalida per vizi istruttori (TAR Puglia n. 121 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un permesso di costruire per vizi di natura istruttoria e motivazionale non fa venire meno il potere-dovere dell’Amministrazione di riprovvedere sull’istanza. Il titolo edilizio rilasciato in sede di riedizione del potere può essere legittimamente oggetto di successiva convalida qualora l’istruttoria integrativa accerti la sussistenza dei presupposti per l’edificazione diretta, superando i vizi precedentemente rilevati. La valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione dell’area, spettante in via esclusiva all’Amministrazione comunale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per profili di palese illogicità o errore di fatto. L’esercizio del potere di convalida non richiede la sussistenza di un interesse pubblico specifico quando è direttamente finalizzato a dare esecuzione al dictum giurisdizionale. La disciplina premiale del “Piano casa” si applica in base al momento di presentazione dell’istanza, purché completa nei suoi elementi essenziali, e non è preclusa dalle successive integrazioni istruttorie.

Il Fatto

A seguito dell’annullamento del permesso di costruire n. 61 del 2020, disposto con sentenza del TAR per carenza istruttoria sullo stato di urbanizzazione dell’area, il Comune rilasciava un nuovo titolo edilizio. Il nuovo provvedimento, impugnato dai vicini, presentava ancora carenze motivazionali, rilevate anche in sede cautelare. L’Amministrazione provvedeva quindi a svolgere un’approfondita istruttoria e adottava un provvedimento di “conferma di validità”, avverso il quale i ricorrenti proponevano ulteriori motivi aggiunti, deducendo la violazione del giudicato e l’illegittimità della convalida.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce, ha escluso la violazione del giudicato, osservando che la sentenza di annullamento aveva censurato un vizio essenzialmente formale, consistente nell’omessa verifica dei presupposti per il rilascio del titolo diretto. La statuizione lasciava espressamente all’Amministrazione il potere di riprovvedere, con la conseguenza che non sussistevano preclusioni sostanziali al rilascio di un nuovo titolo. La successiva attività istruttoria e l’atto di convalida del permesso di costruire, adottato ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, risultavano pertanto coerenti con il dictum giurisdizionale.

Il Collegio ha ritenuto che le verifiche compiute dall’Amministrazione comunale, incluso il sopralluogo congiunto e l’acquisizione delle planimetrie dei sottoservizi, avessero colmato il difetto istruttorio originario. L’accertamento della presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, valutato in un raggio di circa cinquecento metri dall’area di intervento, è stato ritenuto sufficiente a supportare la conclusione che l’area fosse completamente urbanizzata. I Giudici hanno inoltre richiamato il principio per cui la valutazione sulla congruità delle urbanizzazioni spetta unicamente all’Amministrazione, potendo essere sindacata solo in caso di manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie, le contestazioni dei ricorrenti travalicavano i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità.

Con riferimento all’applicazione della disciplina del “Piano casa”, il TAR ha precisato che l’istanza presentata nel luglio 2019 era completa nei suoi elementi essenziali. Le successive integrazioni documentali, richieste per ottemperare alla sentenza, non integravano una variante essenziale al progetto, non essendo emersa alcuna modifica delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’opera. La dichiarazione di incostituzionalità delle proroghe del Piano casa intervenuta successivamente non poteva quindi travolgere un’istanza già perfezionata.

Infine, il Collegio ha escluso la violazione dell’ordinanza cautelare, affermando che la sospensione degli effetti del provvedimento non preclude l’esercizio del potere di autotutela, né risultavano lese le garanzie partecipative, avendo i ricorrenti avuto modo di rappresentare le proprie ragioni. Sulla base di tali motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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