Istanza di duplicato del permesso di soggiorno e mancata presentazione all’appuntamento (TAR Puglia n. 63 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., è privo di fumus boni iuris il ricorso avverso il decreto questorile che dichiara l’improcedibilità dell’istanza di duplicato del permesso di soggiorno qualora l’interessato non si sia presentato all’appuntamento fissato per la formalizzazione dell’istanza e per i rilievi foto-dattiloscopici, manifestando disinteresse. La mera proposizione dell’istanza di riesame non è sufficiente a dimostrare un documentato e persistente interesse al rilascio del titolo, specie quando l’Amministrazione segnali la possibilità di attivare altre vie, come l’ottenimento di un permesso di soggiorno per partecipare a un procedimento penale. Il rigetto dell’istanza cautelare non preclude la presentazione di una nuova istanza.
Il Fatto
Un cittadino marocchino, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto, inoltrava istanza per il rilascio di un duplicato del titolo. Non essendosi presentato all’appuntamento fissato dal sistema Poste Italiane per gli adempimenti di rito, il Questore dichiarava l’improcedibilità dell’istanza. A seguito del diniego del riesame in autotutela, il ricorrente adiva il TAR chiedendo la sospensione dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato l’istanza cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora. In primo luogo, ha rilevato come la mancata presentazione all’appuntamento per la formalizzazione dell’istanza e per i rilievi foto-dattiloscopici fosse elemento indicativo del disinteresse del ricorrente, legittimando la declaratoria di improcedibilità. La Corte ha quindi valorizzato la circostanza che l’interessato non avesse opposto un documentato e persistente interesse all’esito dell’istanza, elemento necessario per superare la presunzione di abbandono.
A ulteriore sostegno del rigetto, il Collegio ha evidenziato la possibilità, rappresentata dall’Amministrazione, di attivare percorsi alternativi per il rilascio di un titolo di soggiorno, come quello finalizzato alla partecipazione al procedimento penale quale imputato. La mera istanza di riesame in autotutela, respinta dall’Amministrazione, non è stata ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza del requisito cautelare.
In ragione di ciò, la domanda di sospensione è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.