Sospensione militare obbligatoria e necessitata dopo condanna definitiva (TAR Puglia n. 61 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dall’impiego del militare, disposta ai sensi dell’art. 914 del D.Lgs. n. 66/2010 durante l’espiazione di pene detentive, costituisce misura obbligatoria e necessitata, ancorché la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. e sia stata successivamente convertita in affidamento in prova ai servizi sociali. L’obbligatorietà della misura non è esclusa dalla circostanza che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento solo in un momento successivo alla conoscenza dell’esecutività della sentenza, atteso che l’eventuale ritardo non incide sulla legittimità di un atto dovuto.
Il Fatto
Un Sottocapo di 3^ Classe, in forza presso il 1° Battaglione Assalto “Grado” in Brindisi, veniva condannato dal Tribunale di Lecce, con sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, alla reclusione di anni quattro per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi, oltre all’interdizione dai pubblici uffici. Il Tribunale di Sorveglianza disponeva successivamente l’affidamento in prova ai servizi sociali per l’intera durata della pena.
L’Amministrazione della Difesa, venuta a conoscenza dell’esecutività della sentenza, adottava il decreto di sospensione dall’impiego ai sensi dell’art. 914 del Codice dell’Ordinamento Militare, con decorrenza dal 25 febbraio 2025. Il militare impugnava il provvedimento chiedendone la sospensione cautelare, deducendo la tardività della misura e l’illegittimità della sua applicazione in presenza dell’affidamento in prova.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo le censure formulate dal ricorrente infondate alla luce del combinato disposto degli artt. 914 e 915 del D.Lgs. n. 66/2010.
L’art. 914, rubricato «sospensione a seguito di condanna penale», prevede un’ipotesi di sospensione obbligatoria del militare durante l’espiazione della pena detentiva, ancorché sostituita secondo le disposizioni dell’ordinamento penitenziario. L’art. 915, comma 1, analoga disciplina per la sospensione precauzionale. Il collegio ha quindi escluso che l’affidamento in prova ai servizi sociali possa configurarsi come causa di cessazione dell’obbligo sospensivo, trattandosi di misura alternativa che non elide la natura detentiva della pena inflitta.
Quanto alla dedotta tardività, il Tribunale ha osservato che il provvedimento è stato adottato solo dopo la comunicazione, avvenuta in data 6 novembre 2025, dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e del relativo provvedimento applicativo. L’eventuale ritardo nell’adozione di un atto dovuto e necessitato non ne determina l’illegittimità, non potendo la tempistica dell’Amministrazione incidere sulla sussistenza del presupposto normativo.
Infine, con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che al ricorrente compete comunque la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, circostanza che attenua il pregiudizio derivante dalla sospensione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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