Sospensione dell’ordinanza di demolizione in attesa del merito (TAR Puglia n. 44 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sospensione interinale dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi è disposta quando le questioni sollevate con il ricorso richiedono un ulteriore approfondimento nel merito, non potendosi escludere, allo stato degli atti, la fondatezza delle censure prospettate. La natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di consentire al giudice una decisione re adhuc integra della causa giustificano l’accoglimento dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione, un’ordinanza del Comune di Gallipoli del 14 ottobre 2025, notificata il giorno successivo, avente ad oggetto la demolizione di un immobile e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento sanzionatorio riguarda un immobile sito in Vico -OMISSIS-, individuato in catasto al foglio e particella -OMISSIS-.

Avverso tale atto i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo profili di illegittimità che, a loro avviso, avrebbero richiesto l’annullamento dell’ordinanza. Contestualmente, hanno avanzato istanza cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere alle pretese avversarie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto che le questioni poste dal ricorso richiedano un approfondimento proprio della fase di merito. Tale valutazione si fonda sulla circostanza che le censure dedotte non appaiono manifestamente infondate e, pertanto, un giudizio affrettato in sede cautelare potrebbe pregiudicare la decisione finale.

La natura del pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente — rappresentato dall’irreparabilità degli effetti derivanti dall’esecuzione della demolizione — e l’opportunità di consentire al Tribunale una decisione re adhuc integra della causa hanno indotto il Collegio ad accogliere interinalmente l’istanza, sospendendo gli effetti dell’ordinanza impugnata. La misura, infatti, non anticipa il giudizio di merito ma preserva la situazione di fatto nelle more della trattazione del ricorso.

Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, considerata la natura interlocutoria della decisione e la mancata definizione del giudizio. Il Collegio ha infine fissato per la trattazione nel merito la seconda udienza del mese di aprile 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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