Procedura semplificata di liquidazione del dissesto e tutela dei creditori non transatti (TAR Sicilia n. 1386 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura semplificata di liquidazione disciplinata dall’art. 258 d.lgs. n. 267/2000, la tutela dei creditori dell’ente locale in dissesto che non abbiano accettato la transazione non si attua mediante il termine di venti giorni per il pagamento delle residue passività previsto dall’art. 256, comma 9, bensì attraverso un vincolo di destinazione costituito dall’accantonamento dell’importo pari al 50 per cento dei debiti non transatti. L’art. 258, quarto comma, impone all’organo straordinario di liquidazione di accantonare tale somma, elevata al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. Il richiamo, contenuto nel quinto comma della stessa disposizione, alle norme degli articoli precedenti non richiama le disposizioni sul piano di estinzione e sul termine di pagamento. La scelta dell’ente di avvalersi della modalità semplificata esclude quindi l’applicazione del termine certo di venti giorni e non determina alcuna lesione della posizione giuridica del creditore.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’ente locale, vantava crediti retributivi accertati da più pronunce del giudice del lavoro. Il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 d.lgs. n. 267/2000 quando quei crediti non erano ancora definitivi, cosicché le prime istanze di ammissione al passivo erano state respinte.
Divenute definitive le sentenze, la Commissione straordinaria di liquidazione ammise al passivo i crediti principali e li pagò, mentre per le spese legali propose una transazione pari al 50 per cento del dovuto, rimasta senza riscontro. Con nota successiva il Comune comunicò l’adozione del rendiconto della liquidazione, la cessazione dello stato di dissesto e una nuova proposta transattiva al 90 per cento, non negoziabile. La ricorrente impugnò il verbale di approvazione del rendiconto e gli atti conseguenti, dolendosi della mancata liquidazione integrale delle residue passività nonostante la disponibilità di somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dal Comune per la mancata evocazione in giudizio della Commissione straordinaria di liquidazione. L’eccezione è respinta: la Commissione non gode di distinta legittimazione processuale passiva, essendo organo temporaneo e straordinario dell’ente, al pari delle commissioni di gara o di esame che operano presso i medesimi enti locali. La notifica al Comune presso la Casa Comunale è dunque sufficiente.
Nel merito la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 256 e 258 d.lgs. n. 267/2000 e dei principi di buon andamento, economicità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Il rilievo centrale consisteva nell’asserita violazione del comma 9 dell’art. 256, che impone all’organo di liquidazione di provvedere, entro venti giorni dall’approvazione del piano di estinzione, al pagamento delle residue passività fino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La ricorrente contestava che, disponendo ancora di somme, la Commissione avesse approvato il rendiconto e restituito all’ente un rilevante saldo attivo.
Il Tribunale ritiene la prospettazione non condivisibile. Il quarto comma dell’art. 258 prevede l’accantonamento del 50 per cento dei debiti per i quali la transazione non è stata accettata, elevato al 100 per cento per i debiti privilegiati. Il quinto comma richiama, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, eccettuate quelle concernenti la redazione e il deposito del piano di rilevazione, e stabilisce che, effettuati gli accantonamenti, si procede alla redazione del piano di estinzione; quando tutti i debiti sono liquidati nella procedura semplificata e non vi sono debiti esclusi dalla massa passiva, l’organo approva direttamente il rendiconto della gestione.
Da qui la conclusione del Collegio: nella procedura semplificata la tutela dei creditori non transatti non passa per un termine certo di pagamento decorrente dall’approvazione del piano di estinzione, ma per il vincolo di destinazione delle somme accantonate. Il richiamo del secondo comma dell’art. 258 all’accantonamento, e non all’approvazione ministeriale del piano, conferma che il termine di venti giorni non opera. Poiché i crediti residui della ricorrente rientravano tra i giudizi pendenti del piano di estinzione, l’accantonamento del 50 per cento assicura piena tutela della sua posizione. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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