Inammissibile l’ottemperanza e l’annullamento contro atti endoprocedimentali della variante al PUG (TAR Puglia n. 87 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) e la deliberazione di adozione della variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) costituiscono atti endoprocedimentali privi di rilevanza esterna, in quanto il piano è un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione regionale. Tali atti non sono pertanto idonei a ledere immediatamente la posizione soggettiva del privato, né a conformare i suoi diritti, che restano disciplinati dalla previgente pianificazione. Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, sia dell’azione di ottemperanza sia dell’ordinaria domanda di annullamento proposta avverso i medesimi.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area nel Comune di Porto Cesareo agiva in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 345/2018, con cui era stata annullata la destinazione urbanistica impressa dal PUG sul predetto suolo. La ricorrente contestava che gli atti di avvio e di adozione della nuova variante al piano non avessero dato esecuzione al giudicato, reiterando una destinazione ritenuta illegittima, e chiedeva in subordine l’annullamento di tali delibere per violazione dell’obbligo conformativo.
Successivamente, con motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alla deliberazione di adozione della variante generale al PUG, censurando il carattere elusivo delle nuove prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area di proprietà.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la natura giuridica degli atti impugnati, rilevando che sia il D.P.P. che la delibera di adozione della variante non assumono rilevanza esterna. Il primo è stato qualificato come un mero atto istruttorio, funzionale alla definizione degli obiettivi della pianificazione, ma privo di contenuti direttamente lesivi della sfera giuridica del privato.
Quanto alla deliberazione di adozione, il Collegio ha richiamato il principio per cui il piano regolatore è un atto complesso, il cui procedimento si perfeziona solo con l’approvazione della Regione. Fino a quel momento, gli unici effetti anticipati sono quelli connessi alle misure di salvaguardia, che legittimano il diniego di titoli edilizi difformi ma non conformano le posizioni soggettive dei proprietari.
In tale contesto, la mancata approvazione regionale rendeva le prescrizioni sulla destinazione dell’area non idonee a ledere la posizione della ricorrente, che manteneva inalterata la propria situazione giuridica. Il giudice ha quindi dichiarato l’inammissibilità sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti per carenza di interesse, non ravvisando l’attualità della lesione richiesta dall’art. 100 cod. proc. civ.
La decisione ha infine rimarcato che la società potrà far valere le proprie ragioni avverso l’atto finale del procedimento, ovvero la deliberazione di approvazione della variante, qualora lesiva, o agire per l’inerzia dell’amministrazione nel caso di mancata conclusione del procedimento. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.