Soccorso istruttorio, requisiti di capacità e costi della manodopera: il TAR Puglia salva l’aggiudicazione (TAR Puglia n. 90 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. 36/2023 è legittimamente attivabile per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica, dovendosi ritenere sanabile anche l’omessa allegazione della documentazione comprovante il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale, purché il possesso del requisito sia stato dichiarato in domanda. Ai fini del calcolo del fatturato medio richiesto dal disciplinare, rilevano tutte le forniture di attrezzature e materiali genericamente impiegabili per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche se non perfettamente identiche all’oggetto dell’appalto, in applicazione del principio di massima partecipazione. La prova del requisito può essere fornita anche mediante documentazione sostanzialmente analoga a quella prevista dalla lex specialis, senza che rilevi la data di formazione del documento probatorio. In caso di clausola del bando dal contenuto non univoco cui si ricollega una portata escludente, prevale l’interpretazione conforme al favor partecipationis e alla norma primaria, sicché è legittima l’indicazione di costi della manodopera pari a zero nelle forniture senza posa in opera.

Il Fatto

Una società partecipante a una gara a tre lotti per la fornitura di attrezzature e materiali per la raccolta dei rifiuti indetta da un Comune impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 1, disposta in favore della prima classificata. La ricorrente deduceva la mancanza del requisito di fatturato, la violazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale e l’illegittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio per sanare la mancata allegazione della relativa documentazione, nonché l’illegittimità dell’ammissione di una offerta che indicava costi della manodopera pari a zero. La stazione appaltante e la controinteressata si costituivano contestando la fondatezza delle censure. Il tribunale, previa sospensione cautelare dell’aggiudicazione, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione del Tribunale

Il collegio ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. Quanto al primo motivo, relativo al fatturato, ha ritenuto corretto il calcolo operato dall’aggiudicataria, non potendo trovare accoglimento la tesi della ricorrente che proponeva criteri di computo non supportati dal disciplinare di gara. In particolare, per l’anno 2015, non vi era ragione di limitare il computo ai soli cinque dodicesimi, essendo la società stata costituita nel corso di quell’anno; per l’anno 2025, il collegio ha valorizzato le risultanze dell’estratto IVA e del bilancio provvisorio, non richiedendo il disciplinare che i dati fossero tratti esclusivamente da bilanci approvati. Ha inoltre escluso che dovessero essere depennati i proventi derivanti da forniture di veicoli e macchinari, atteso che l’art. 9.3.1 del disciplinare richiedeva, in termini generici, un fatturato per la “fornitura di Attrezzature e Materiali di consumo per Servizio di Raccolta RSU”, dovendosi interpretare la clausola alla luce dei principi di accesso al mercato e di massima partecipazione di cui agli artt. 3 e 10 d.lgs. 36/2023 e del principio per cui l’analogia tra prestazioni non richiede l’identità delle stesse, ma la riconducibilità al medesimo settore imprenditoriale. Quanto alla dichiarazione resa dal legale rappresentante, il tribunale ha rilevato che il disciplinare la richiedeva dall’organo di controllo solo “ove presente”, e che la società, in forma di s.r.l., ne era priva.

In relazione al secondo motivo, il collegio ha ritenuto legittima l’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto l’art. 101 d.lgs. 36/2023 consente di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, con esclusione della sola documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica. Ha precisato che la circostanza che il requisito non fosse stato dichiarato nel DGUE era irrilevante, non essendo ivi prevista una voce al riguardo e avendo l’aggiudicataria dichiarato specificamente il possesso del requisito nella domanda di partecipazione. Il tribunale ha altresì ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta a seguito del soccorso istruttorio, pur se di tipologia non perfettamente coincidente con quella indicata dal disciplinare, essendo ammessa la prova del requisito anche con documentazione sostanzialmente analoga. Ha infine escluso che rilevasse la data di formazione dei certificati di regolare esecuzione, posteriore alla domanda di partecipazione, trattandosi di mezzi di prova di attività pregresse.

Quanto al terzo motivo, il collegio ha rilevato l’evidente contraddittorietà del disciplinare in ordine all’indicazione dei costi della manodopera. A fronte di una clausola dal contenuto non univoco cui si ricollega una portata escludente, ha ritenuto di dover privilegiare l’interpretazione conforme al favor partecipationis e all’art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023, che esclude l’obbligo di indicazione per le forniture senza posa in opera, qualificando come tale l’appalto in esame, in cui la prestazione dovuta consiste unicamente nella “fornitura e trasporto in sede operativa” di beni immediatamente utilizzabili. Ha infine escluso che le previsioni del capitolato relative alla consegna “a perfetta regola d’arte” e al montaggio integrassero un obbligo di posa in opera, trattandosi di disposizioni di chiusura volte a garantire la consegna di beni pronti all’uso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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