Divieto di accesso motorizzato in area protetta: rigetto della cautela (TAR Puglia n. 31 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza comunale che ordina di non reiterare il transito con mezzi motorizzati in un’area sterrata insistente in una Riserva regionale protetta costituisce provvedimento di natura vincolata, coerente con le finalità di tutela dell’habitat, e non necessita delle garanzie partecipative. In sede di bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al mantenimento dell’integrità ecologica dell’area prevale sulle facoltà di godimento del fondo, rendendo insussistente il periculum in mora allegato dal privato.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo ricadente all’interno di una Riserva regionale protetta impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ordinato di non reiterare il transito con mezzi motorizzati sulla particella di sua proprietà e di astenersi da ogni condotta in violazione del divieto di accesso motorizzato nell’area, con avvertimento di trasmissione del rapporto all’Autorità Giudiziaria. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la contrarietà del provvedimento al precedente comportamento dell’Amministrazione e la violazione delle garanzie partecipative; contestualmente, chiedeva la sospensione cautelare dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in un esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto non apprezzabile il fumus di fondatezza del ricorso. In disparte la questione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale per omessa impugnazione della presupposta ordinanza, il Collegio ha rilevato che il provvedimento inibitorio non contrasta con il precedente comportamento della P.A.: esso non ha ad oggetto l’installazione di una sbarra di accesso alla proprietà del ricorrente, quanto piuttosto il divieto di accesso motorizzato all’area della Riserva.

L’atto è stato giudicato prima facie coerente con l’obiettivo di non reiterare il transito con mezzi motorizzati su un’area sterrata ove insistono habitat tutelati dalla Dir. CEE n. 92/43 e dalla L.R. n. 5/2007. La natura vincolata del provvedimento esclude, inoltre, la configurabilità della violazione delle garanzie partecipative dedotte dal ricorrente.

Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto insussistente: la prospettazione relativa alle facoltà di godimento del fondo e alle sanzioni legali previste in caso di inottemperanza non è sufficiente a integrare il requisito. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è apparso prevalente l’interesse pubblico al mantenimento dell’integrità dell’habitat della Riserva.

L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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