Legittimo il PGT che riduce l’edificabilità e muta la destinazione d’uso (TAR Lombardia n. 34 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reformatio in peius della disciplina urbanistica, consistente nel ridimensionamento dell’attitudine edificatoria di un’area, è interdetta solo in presenza di determinazioni vincolanti per l’amministrazione o di situazioni idonee a fondare un affidamento qualificato del privato, quali convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento o modificazioni di zona limitata e interclusa. Il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-alberghiera rientra nella discrezionalità pianificatoria del Comune ed è sindacabile solo per manifesta irrazionalità. Le previsioni del documento di piano che disciplinano la sorte degli ambiti di trasformazione alla scadenza non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli e non violano l’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005. L’illegittimità del piano non può fondarsi su contestazioni generiche circa i punteggi di priorità e di problematicità, assegnati in via oggettiva e automatica.
Il Fatto
Alcune società, proprietarie di aree site nel comune di Valfurva, località Santa Caterina, ricomprese dal previgente P.R.G. nella zona omogenea C1 – residenziale di espansione – e assoggettate a pianificazione attuativa nell’Unità Urbanistica XXII, impugnavano il nuovo P.G.T., approvato con decreto del Commissario ad acta n. 1 del 23 luglio 2014. Le aree erano state inserite nell’ambito di trasformazione AT 15, con riduzione della potenzialità edificatoria e mutamento della destinazione da residenziale a turistico-alberghiera.
Le ricorrenti deducevano l’illegittimità del piano sotto plurimi profili, tra cui il mancato recepimento nell’elaborato dell’accoglimento dell’osservazione, la pretesa irrazionalità della disciplina dell’ambito e la lesione dell’affidamento maturato in occasione delle permute concluse per i Campionati del Mondo di sci alpino del 2005. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti di una ricorrente, che aveva depositato atto di rinuncia non notificato alle altre parti, e la perenzione nei confronti di due società che, a seguito dell’avviso di perenzione quinquennale, non avevano presentato nuova istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82, comma 2, c.p.a. Il giudizio proseguiva quindi nei soli confronti della società che aveva tempestivamente insistito.
Nel merito, il Tribunale riteneva che il mancato aggiornamento numerico della scheda d’ambito costituisse al più un errore materiale, superabile in fase esecutiva, poiché la chiosa finale della scheda chiariva che gli indici di edificabilità erano quelli del previgente strumento urbanistico. Quanto al richiamo al rispetto delle normative sovraordinate vigenti all’atto della realizzazione del piano attuativo, la previsione era non solo legittima ma doverosa.
Il Collegio escludeva la violazione dell’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, osservando che le previsioni del documento di piano non sono connotate da ultrattività: alla scadenza del quinquennio gli ambiti non attuati vengono meno ove non riproposti. Le contestazioni sul livello di priorità e sul punteggio di problematicità erano giudicate generiche e sfornite di prova circa l’impossibilità di attuazione; il punteggio, assegnato tramite sistema informativo geografico, era privo di connotazione discrezionale e fondato su dati oggettivi, tra cui la fascia di esondazione del torrente.
Sulla destinazione d’uso, il Tribunale rilevava che la scelta corrispondeva all’obiettivo strategico del documento di piano, valutato in sede di VAS. La lesione dell’affidamento era esclusa, non essendo ravvisabile alcun accordo idoneo a limitare il potere discrezionale di pianificazione, richiamando il principio per cui la semplice reformatio in peius è interdetta solo da determinazioni vincolanti o da situazioni di affidamento qualificato, quali convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 agosto 2020 n. 1568).
Infine, la censura sulla procedura di VAS e sulla valutazione d’incidenza era dichiarata infondata, avendo il parere motivato recepito le risultanze della valutazione provinciale. Il ricorso era pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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