Parere paesaggistico sfavorevole e atto endoprocedimentale (TAR Puglia n. 32 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, reso nell’ambito della conferenza di servizi indetta dal SUAP per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, costituisce atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, la cui impugnazione è inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto. Tale carenza è particolarmente evidente quando la società istante abbia già comunicato all’Amministrazione la propria autocertificazione di avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, manifestando così di non ritenere l’atto in grado di precludere la realizzazione dell’intervento.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’infrastruttura per telefonia cellulare, aveva presentato istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Nel corso del procedimento, il SUAP del Comune aveva indetto una conferenza di servizi, nell’ambito della quale la Commissione Locale per il Paesaggio aveva reso parere non favorevole, suggerendo la delocalizzazione dell’impianto in contesti paesaggisticamente meno sensibili. La società impugnava il parere e la successiva nota di comunicazione del SUAP, chiedendone la sospensione. Nello stesso ricorso, tuttavia, la società dichiarava di aver già depositato, in data successiva alla comunicazione del parere, un’autocertificazione di avvenuta autorizzazione per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo non apprezzabile il fumus boni iuris della domanda di annullamento, in quanto dagli stessi atti emergevano seri dubbi sulla sussistenza dell’interesse al ricorso. Il provvedimento impugnato è stato qualificato come atto endoprocedimentale, essendo il parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio un mero atto interno alla conferenza di servizi, privo di efficacia lesiva immediata e autonoma.

. Il Collegio ha evidenziato che la società aveva impugnato gli atti “in via prudenziale”, formulazione che denota l’assenza di una lesione attuale e concreta. L’elemento decisivo è stato tuttavia individuato nella successiva comunicazione dell’autocertificazione di avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso, deposita presso l’Amministrazione comunale.

Tale comportamento, successivo all’adozione del parere sfavorevole, è stato considerato dal Tribunale significativo della volontà della società di considerare già perfezionato il titolo abilitativo e, quindi, di non ritenere l’atto impugnato ostativo alla realizzazione dell’intervento. La condotta processuale e amministrativa della ricorrente risultava pertanto contraddittoria rispetto alla domanda di annullamento proposta, rendendo manifesta la carenza di un interesse attuale all’impugnazione. In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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