Annullamento titoli PAC e recupero somme dal cessionario: la natura decadenziale dell’atto (TAR Puglia, n. 39 dell’08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’AG.E.A. chiede al cessionario la restituzione degli importi percepiti a fronte di titoli PAC indebitamente attribuiti all’originaria assegnataria non è riconducibile all’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, ma costituisce atto accertativo di una fattispecie decadenziale realizzatasi in capo alla dante causa, con effetto estensivo nei confronti dell’avente causa. A tale provvedimento non si applica l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 l. n. 241/1990, atteggiandosi l’atto come vincolato ai sensi dell’art. 21-octies della medesima legge. L’assoluzione penale dell’originaria assegnataria non preclude all’Amministrazione il recupero delle somme, non esplicando efficacia vincolante nel processo amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, aveva acquistato nel 2016, in sede di trasformazione societaria, 31 titoli PAC dall’allora società semplice. Con provvedimento del 24 ottobre 2024, l’AG.E.A. disponeva l’annullamento dei titoli perché indebitamente attribuiti all’originaria assegnataria fin dal 2013, con recupero a carico del cessionario degli importi percepiti per le campagne 2016, 2018 e 2019, pari complessivamente ad € 12.412,47. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo carenza istruttoria e motivazionale, violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 per il decorso del termine di dodici mesi e violazione dell’art. 7 della medesima legge per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la motivazione del provvedimento impugnato indicava puntualmente l’origine della decisione: l’annullamento dei titoli, a seguito di verifiche effettuate consultando la banca dati SIAN, era avvenuto perché gli stessi risultavano indebitamente attribuiti sin dall’origine all’assegnataria. Il riferimento all’art. 81, comma 1, Reg. CE n. 1122/2009 – applicabile ratione temporis all’attribuzione originaria del 2013, essendo stato abrogato solo dal 1° gennaio 2015 dall’art. 43 Reg. delegato UE n. 640/2014 – fonda l’effetto caducante “a cascata” dell’annullamento nei confronti dell’acquirente a titolo particolare.
Quanto alla sentenza penale di assoluzione dell’originaria assegnataria, il Collegio ha precisato che essa non fa venir meno le risultanze del verbale della Guardia di Finanza e non esplica efficacia vincolante nel processo amministrativo, potendo l’Amministrazione agire per il recupero nei confronti di tutti i soggetti che abbiano comunque percepito le somme in assenza dei presupposti.
Sui motivi relativi alla violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. n. 241/1990, il Tribunale ha richiamato il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 815/2022, secondo cui la richiesta restitutoria nei confronti del cessionario origina da una fattispecie decadenziale verificatasi nei confronti della dante causa. L’atto impugnato non è quindi un provvedimento di autotutela, ma un atto accertativo di tale decadenza, con conseguente inapplicabilità dei relativi termini e garanzie procedimentali. La natura vincolata del provvedimento, inoltre, esclude la rilevanza dell’omessa comunicazione di avvio ex art. 21-octies l. n. 241/1990, non potendo configurarsi apporti partecipativi in grado di orientare diversamente l’esercizio del potere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.