L’ottemperanza per la Carta del docente: giudicato, termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 261 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, accoglie la domanda e condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato che ha riconosciuto al docente precario il beneficio della Carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza, è ammessa la nomina di un commissario ad acta nella stessa sentenza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece respinta in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la natura non alimentare del beneficio, che ne riducono i presupposti applicativi.
Il Fatto
Un docente, sulla base di una sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento di una somma per gli anni scolastici indicati in ricorso, da erogarsi tramite la Carta elettronica del docente.
La sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione, ma quest’ultima non aveva dato corso all’adempimento. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la fondatezza del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata, era passata in giudicato e l’amministrazione era rimasta inerte. Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il TAR ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negare l’astreinte in presenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, configurato non come mezzo di sostentamento ma come incentivo all’aggiornamento professionale.
Il Tribunale ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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