Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo rilascio di nuovo nulla osta (TAR Puglia n. 37 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza che determina l’improcedibilità può consistere anche nel rilascio, da parte dell’amministrazione, di un nuovo provvedimento favorevole, come un nulla osta all’ingresso, adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla revoca del nulla osta all’ingresso disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2022, per la ritenuta sussistenza di reati ostativi a carico del datore di lavoro richiedente. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

Nella fase cautelare, il giudice accoglieva l’istanza di sospensione, rilevando la fondatezza delle censure sulla mancata indicazione dei precedenti penali ostativi e ordinando alla Questura incombenti istruttori, rimasti però inadempiuti. A seguito dell’ordinanza cautelare favorevole, l’amministrazione verificava la non ostatività delle pendenze a carico del datore di lavoro e rilasciava un nulla osta temporaneo, circostanza che induceva la parte ricorrente a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto della dichiarazione espressa dal difensore delle parti ricorrenti, resa con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, con cui veniva comunicato il rilascio del nuovo nulla osta e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Richiamando il principio generale del processo amministrativo, il giudice ha evidenziato che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può rinunciarvi o dichiarare di aver perso ogni interesse. In assenza di residui profili di interesse alla decisione, il giudice non può che prendere atto di tale sopravvenienza, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite, richiesta espressamente dalla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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