Improcedibilità del ricorso per silenzio-inadempimento sulla VIA per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 34 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione su un’istanza di VIA quando la parte ricorrente attesta, con atto depositato in giudizio, l’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere. La natura formale della decisione di improcedibilità, fondata sul venire meno dell’interesse alla decisione della causa, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto per un impianto agrivoltaico della potenza di 78,72 MW e relative opere di connessione alla RTN, ricadente nei comuni di San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna (BR). Il ricorso era diretto anche all’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 2-bis, TUA e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990, nonché alla condanna dell’amministrazione a rilasciare il provvedimento di VIA. Con atto del 25.11.2025, la parte ricorrente ha riferito che era intervenuto il soddisfacimento della pretesa attivata in giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, la presa d’atto del venir meno dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, a fronte dell’evoluzione della vicenda come riferita negli atti processuali, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia si fonda sul rilievo che il ricorrente ha espressamente attestato il soddisfacimento della pretesa sostanziale, sicché è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, venendo così a mancare l’oggetto della controversia.

La decisione assume natura esclusivamente formale, atteso che il giudice non è chiamato a pronunciarsi sul merito della domanda, ma a constatare la sopravvenuta carenza di interesse. Tale circostanza non richiede alcuna indagine circa la fondatezza delle censure proposte avverso l’inerzia dell’amministrazione, né circa l’effettiva formazione del silenzio assenso.

In ragione della natura formale della decisione e dell’esito del giudizio, il collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, applicando il principio secondo cui la soccombenza virtuale non è configurabile quando la controversia si estingue per ragioni processuali indipendenti dall’esito nel merito. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato improcedibile e l’autorità amministrativa è stata onerata dell’esecuzione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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