Voltura di concessione cimiteriale per mancata tempestiva richiesta (TAR Puglia n. 35 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni cimiteriali, la posizione giuridica del concessionario, pur assumendo la fisionomia di un diritto reale nei rapporti inter privati, è caratterizzata da intrinseca cedevolezza nei confronti dei poteri autoritativi dell’amministrazione concedente, configurandosi come interesse legittimo a fronte di atti di autotutela. La mancata attivazione, da parte degli eredi, degli adempimenti previsti dal regolamento di polizia mortuaria per la voltura della concessione (richiesta entro il termine perentorio dalla morte del concessionario) impedisce la richiesta di voltura in proprio favore e legittima il diniego dell’amministrazione. La domanda di annullamento avverso il diniego di voltura è infondata qualora risulti la decadenza della concessione originaria e la mancata richiesta tempestiva.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di voltura di una concessione cimiteriale rilasciata al proprio defunto genitore nel 1942. L’amministrazione aveva denegato la richiesta assumendo l’inefficacia giuridica della concessione originaria, rivendicando la validità di una successiva concessione rilasciata ex novo nel 1994 sulla stessa area cimiteriale in favore della sorella del de cuius e mai rinnovata alla scadenza. La ricorrente, asserendo la nullità della concessione del 1994 e la propria qualità di erede universale, chiedeva la voltura in suo favore della concessione originaria, invocando l’obbligo previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la questione della giurisdizione sul rapporto concessorio era già stata definita dal Tribunale ordinario, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e dalla Corte di Cassazione, che aveva confermato tale impostazione. Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata.
L’art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede che, alla morte del concessionario, gli eredi debbano dare notizia al Sindaco entro trenta giorni con contestuale richiesta di voltura e designazione di un rappresentante. Nella specie, nessuna richiesta di voltura era stata effettuata tempestivamente alla morte del titolare della concessione originaria, circostanza che impedisce alla ricorrente di chiedere legittimamente la voltura.
Il giudice ha richiamato la natura dello ius sepulchri, che attribuisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene, assimilabili a un diritto reale nei confronti dei terzi. Tale diritto, tuttavia, riguardando un manufatto costruito su terreno demaniale, non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi dell’amministrazione concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando vengono emanati atti di autotutela. Dalla demanialità del bene discende la cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico.
Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le norme di legge e di regolamento, poiché lo ius sepulchri riguarda una fase di utilizzo del bene che soggiace all’applicazione del regolamento di polizia mortuaria, posto a tutela di superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, edilizio e di ordine pubblico. La mancata attivazione degli adempimenti previsti ha comportato la legittimità del diniego opposto dal Comune, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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