Peculato: se il profitto è stato restituito, la confisca è illegale anche dopo il concordato in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 14179 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è illegale la confisca disposta, ex art. 322-ter cod. pen., con sentenza resa in esito a concordato in appello, nel caso in cui risulti acquisita la prova dell’integrale restituzione del profitto da parte dell’imputato, posto che la stessa determinerebbe una duplice e ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in violazione del principio di proporzionalità, nonché del disposto dell’art. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la statuizione relativa alla confisca è, in tal caso, ricorribile per cassazione per violazione di legge). (Rv. 289732-01)
Il Fatto
Due addetti all’ufficio riscossione dei ticket di una struttura ospedaliera erano stati condannati per peculato per essersi appropriati di ingenti somme, alterando la documentazione dei pagamenti ricevuti dagli utenti per coprire l’ammanco. La Corte d’appello di Napoli aveva definito il giudizio con sentenza resa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena e riconoscendo le attenuanti generiche proprio in ragione dell’avvenuto risarcimento del danno, ma mantenendo la confisca del profitto.
Il primo imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’illegalità della confisca per equivalente, essendo il profitto stato integralmente restituito, e l’erronea qualificazione del fatto come peculato, per difetto della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Il secondo imputato ha lamentato la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per l’omessa valutazione della richiesta di derubricazione. La Procura generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca per entrambi.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi sulla qualificazione giuridica: nel concordato in appello gli imputati non avevano escluso dall’accordo i motivi sulla qualificazione del fatto, e l’accordo comporta la rinuncia a dedurre in cassazione ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione della pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 2019; Sez. 2, n. 47698 del 2019).
È invece fondato, e anzitutto ammissibile, il motivo sulla confisca, perché denuncia un’ablazione disposta in assenza del presupposto legittimante. Le regole sulla rilevabilità d’ufficio delle statuizioni illegali valgono sia per le pene sia per le misure di sicurezza, e la distinzione tra confisca diretta e per equivalente è irrilevante dopo Sez. U, n. 13783 del 2025, che ha attribuito anche alla seconda una funzione recuperatoria. Il giudice deve quindi commisurare la confisca al profitto «attuale», al netto delle restituzioni effettuate alla vittima e da questa accettate (Sez. 6, n. 34290 del 2023), anche senza espressa sollecitazione, quando i presupposti emergano per tabulas (Sez. 6, n. 12531 del 2019).
Nel merito, la Corte ribadisce che non può disporsi l’ablazione del profitto venuto meno per effetto di condotte riparatorie volontarie del reo (Sez. 6, n. 21353 del 2020; Sez. 3, n. 44189 del 2022). L’ordinamento esprime una linea univoca di alternatività tra confisca e risarcimento: lo confermano gli artt. 600-septies, 452-undecies e 423-quater cod. pen. e l’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, tutti volti a evitare duplicazioni dell’ablazione patrimoniale. Nella stessa direzione la Sesta Sezione ha di recente sollevato questione di legittimità costituzionale sulla riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater cod. pen., e la Corte EDU, nei casi Florio c. Italia e Bassignana c. Italia, ha ritenuto che il cumulo tra confisca ex art. 322-ter e risarcimento del danno erariale violi l’art. 1 Prot. 1 CEDU.
Poiché era incontestato che entrambi i ricorrenti avevano restituito integralmente il profitto prima della definizione dell’appello, tanto da ottenere per questo le attenuanti generiche, la Corte d’appello avrebbe dovuto revocare d’ufficio la confisca. L’illegalità, comune anche al coimputato che non aveva impugnato sul punto, si estende a quest’ultimo (Sez. 2, n. 22641 del 2025). La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla confisca, eliminandola per entrambi, e ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi, disponendo la comunicazione del dispositivo all’amministrazione di appartenenza ex art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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