Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno stagionale (TAR Puglia n. 9 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti resistenti. L’estinzione per rinuncia prescinde da ogni valutazione nel merito della controversia e comporta la definizione del processo senza una pronuncia sul fumus della pretesa azionata. Le spese del giudizio possono essere compensate in assenza di particolari richieste della difesa erariale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino indiano, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato la sua richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021), avanzata il 30.10.2023. A fondamento del diniego, l’Amministrazione aveva rilevato l’avvenuto superamento del periodo massimo di permanenza consentito di nove mesi in un arco di dodici mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, avendo il richiedente fruito di un periodo di soggiorno di 279 giorni dal 16.11.2022 al 25.08.2023.
Con ordinanza cautelare, la Sezione aveva respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo il ricorso infondato alla luce del dato testuale e della durata del visto d’ingresso. Nelle more del giudizio di merito, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso con atto ritualmente notificato e depositato il 13.12.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’avvenuta rinuncia al ricorso espressa dalla parte ricorrente, verificando la ritualità della notifica alle controparti e del deposito in giudizio. In assenza di opposizione delle Amministrazioni resistenti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., norma che disciplina gli effetti processuali della rinuncia.
La pronuncia si caratterizza per la natura meramente processuale: il Tribunale non ha operato alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte avverso il diniego del permesso di soggiorno, essendo la definizione del giudizio conseguenza esclusiva della manifestazione di volontà abdicativa della parte ricorrente. L’estinzione non presuppone, pertanto, alcun accertamento sulla fondatezza o infondatezza della pretesa.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’assenza di particolari richieste da parte della difesa erariale. Tale statuizione appare coerente con la natura satisfattiva dell’esito per entrambe le parti, che non hanno avanzato istanze specifiche sul punto.
La sentenza è stata infine corredata dall’ordine di oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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