DASPO con obbligo di firma: se la società calcistica fallisce e perde il titolo sportivo, l’obbligo cessa (Cass. pen. Sez. III n. 15704 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, competente a provvedere sulla richiesta di revoca o di modifica dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con il loro svolgimento, ove siano venute meno o siano mutate le condizioni che hanno giustificato l’emissione dello stesso, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento. (Rv. 289768-01)
Il Fatto
Il Questore di Vicenza, per fatti avvenuti nel maggio 2024 durante una partita di calcio, aveva emesso nei confronti di un tifoso un DASPO di otto anni, convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, con l’obbligo di presentarsi per cinque anni presso la Questura competente per territorio in occasione degli incontri della squadra di calcio di una città pugliese e delle partite della Nazionale disputate in quella città. Successivamente la società calcistica titolare della squadra era stata esclusa dal campionato di Serie C, posta in liquidazione giudiziale e privata dell’affiliazione federale e del titolo sportivo, poi riassegnato dal Comune a una nuova società dilettantistica, riconducibile ad altro gruppo, iscritta al campionato regionale di Eccellenza.
Il destinatario del DASPO aveva chiesto al gip la revoca dell’obbligo di presentazione, sostenendo che il provvedimento aveva perso efficacia con la cessazione della società. Il gip aveva rigettato l’istanza, osservando che i precedenti invocati riguardavano il reato di inottemperanza e che il provvedimento del Questore indicava genericamente la squadra della città senza menzionare la società proprietaria. Il ricorso ha dedotto violazione dell’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, illogicità della motivazione e omessa nuova valutazione di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione premette la questione di competenza. L’art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 prevede che la prescrizione dell’obbligo di presentazione è revocata o modificata se sono venute meno o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Dando continuità all’indirizzo più recente (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016) e superando quello più risalente (Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009), la Corte afferma che competente a decidere è il gip che ha convalidato il provvedimento.
Nel merito, costituisce ius receptum che, quando la squadra indicata nel DASPO cessa l’attività, l’ordinanza del Questore che impone l’obbligo di presentazione perde efficacia e la mancata presentazione non integra reato (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018; Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023). Per il principio di tassatività, data l’invasività delle prescrizioni, non è consentita un’interpretazione estensiva del provvedimento che ne permetta l’applicazione a una società sportiva diversa (Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025). L’obbligo non rivive con la ricostituzione, nella stessa città, di un’altra società autonoma. In questi casi il Questore deve emettere un nuovo provvedimento, da sottoporre a convalida, garantendo il contraddittorio sulla continuità sostanziale tra le squadre.
Non regge l’argomento della genericità del dispositivo questorile: la parte motiva identificava la società dell’epoca, e la legge n. 401 del 1989 richiede “manifestazioni sportive specificamente indicate”, perché le prescrizioni limitative della libertà personale devono essere specifiche e comprensibili al destinatario. Leggere il riferimento alla “squadra della città” come esteso a qualsiasi compagine che ne porti il nome viola il principio di stretta legalità.
La Corte conclude che l’efficacia della prescrizione deve intendersi cessata al momento della messa in liquidazione, dell’esclusione dal campionato e della perdita del titolo sportivo, circostanze che escludono una continuità sostanziale con la nuova compagine. Tuttavia, poiché l’obbligo ha natura di misura di prevenzione, regolata anche dall’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, la revoca presuppone la valutazione giudiziale delle sopravvenienze (Sez. 3, n. 6526 del 04/12/2019; Sez. 3, n. 41073 del 30/01/2018). Resta necessaria l’investitura del gip, tanto più che la prescrizione riguardava anche le partite della Nazionale, che potrebbe sopravvivere ove permanga la pericolosità. L’ordinanza è annullata con rinvio al gip del Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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