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Beni sequestrati spariti: il custode risponde come proprietario solo se ne ha la reale disponibilità (Cass. pen. Sez. VI n. 12322 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, di cui all’art. 334 cod. pen., la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendo la stessa intendersi in senso estensivo, sì da includervi anche la persona che ha l’effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne è reale utilizzatrice. (Rv. 289747-01)

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 334, comma 2, cod. pen.: beni sottoposti a sequestro nel luglio 2019 e affidati alla sua custodia erano risultati irreperibili quando, nel giugno 2021, la polizia giudiziaria aveva tentato di eseguire il provvedimento di dissequestro e restituzione. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione. Ha sostenuto che i beni appartenevano in realtà alla madre e che egli, semplice dipendente nominato custode, non aveva alcun interesse a sottrarli o disperderli. Ha aggiunto che la qualifica di custode non implica di per sé la disponibilità concreta del bene; che la Corte territoriale non aveva accertato se i beni fossero divenuti irreperibili prima o dopo l’efficacia del dissequestro, circostanza che farebbe venir meno il presupposto oggettivo del reato; che, quando il fatto è commesso dal custode non proprietario, occorre il dolo specifico di favorire il proprietario, mentre la sentenza si era accontentata del dolo generico; e che la semplice custodia negligente potrebbe al più integrare la fattispecie meno grave dell’art. 335 cod. pen. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’interesse a impugnare. La sentenza che esclude la punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione all’imputato; è inoltre iscritta nel casellario giudiziale e può ostare a una futura applicazione della stessa causa di non punibilità. L’imputato ha quindi interesse a contestarla (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, Rv. 280226-01).

Nel merito, la Sesta Sezione ribadisce che, per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, la nozione di proprietario va intesa in senso estensivo: include anche chi ha l’effettiva disponibilità del bene e ne è il reale utilizzatore (Sez. 6, n. 22529 del 27/04/2018, Rv. 273387-01). Questo dato non è secondario, perché da esso dipende la struttura dell’elemento soggettivo. Il dolo richiesto per il delitto commesso al solo scopo di favorire il proprietario (art. 334, primo comma, cod. pen.) è specifico e deve essere adeguatamente dimostrato; quello richiesto per il delitto commesso dal proprietario (art. 334, secondo comma) è generico e consiste nella consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Rv. 270483-01).

La sentenza impugnata non aveva considerato quale fosse il rapporto del ricorrente con i beni sequestrati, e dal provvedimento non era possibile ricavarlo. Si tratta di una lacuna motivazionale che investe un elemento essenziale della ricostruzione giuridica del fatto, anche sotto il profilo del dolo. In sede di rinvio, alla stregua delle risultanze in atti o all’esito degli accertamenti ritenuti necessari, dovrà essere verificato se l’imputato rivestisse la qualità di proprietario nell’accezione ampia indicata, cioè di soggetto avente la reale disponibilità del bene e suo effettivo utilizzatore.

Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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