Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3724 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo rappresentato da una sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e sorregge l’accoglimento del ricorso quando la pretesa sia documentata e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione e vanno verificati secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme di danaro, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Amministrazione un termine per l’adempimento, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, il pagamento di una penale di mora e la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è dunque accolto e l’inottemperanza dichiarata.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio di ottemperanza. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Collegio verifica poi la condizione temporale dell’azione. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Quanto al contenuto dell’ordine, il Collegio assegna all’Amministrazione un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente versati, fermo restando che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti di legge. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penale di mora. Sono dovuti gli ulteriori accessori di legge maturati in seguito, nonché gli oneri di registrazione, le spese di esame, di copia e di notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *