Molotov contro il chiosco: danneggiare e incutere pubblico timore sono compatibili, ma il contesto va provato (Cass. pen. Sez. I n. 13546 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico del delitto di cui all’art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (poi trasfuso nell’art. 421-bis cod. pen.), consistente nel fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto o pubblico disordine, o di attentare alla sicurezza pubblica, è configurabile nel caso in cui l’azione intimidatoria sia compiuta anche per altre distinte e autonome finalità perseguite dall’agente, come quella di danneggiamento, posto che l’atteggiamento psicologico può essere indirizzato verso più eventi come conseguenza della propria condotta. (Rv. 289746-01)
Il Fatto
Un chiosco-bar sotto sequestro da quattro mesi era stato incendiato di notte con un ordigno artigianale di tipo molotov, due giorni dopo un primo tentativo fallito. Il Tribunale di Velletri, in rito abbreviato, aveva condannato l’esecutore materiale e il coimputato che aveva fabbricato l’ordigno per incendio (art. 423 cod. pen.), violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.) e per il delitto dell’art. 6 legge n. 895 del 1967, oltre che per reati in materia di armi. La Corte d’appello di Roma aveva ridotto le pene.
Il fabbricante ha dedotto vizi di motivazione sulla prova della consegna dell’ordigno, mai ritrovato, sulla consapevolezza del sequestro e, quanto al capo 5, sull’incompatibilità tra il fine di attentare alla pubblica sicurezza e il fine di danneggiare il locale, indicato in sentenza come movente. L’esecutore ha eccepito l’inutilizzabilità del sequestro di telefoni e abiti, perché preceduto da una perquisizione d’iniziativa per la sola ricerca di armi, l’inutilizzabilità della consulenza del P.M. per mancanza degli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen. e l’applicazione per il capo 5 della cornice più severa dell’art. 421-bis cod. pen., introdotto dopo il fatto.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione dichiara inammissibili i primi tre motivi del fabbricante: il sistema non conosce la prova legale e la responsabilità era stata ricavata, senza fratture logiche, dalla foto dell’ordigno inviata al coimputato due giorni prima, dalle telefonate della notte del fatto, dall’incontro documentato dalle celle telefoniche e dalla richiesta del video dell’incendio per procurarsi nuovi clienti. Infondato il motivo sui sigilli: l’immobile era cautelato da quattro mesi, con sigilli sui quattro lati, e un reato così preordinato richiedeva sopralluoghi.
Fondato è il motivo sul dolo specifico del reato dell’art. 6 legge n. 895 del 1967, applicabile ex art. 2, comma 4, cod. pen. e ora trasfuso nell’art. 421-bis cod. pen. Il dolo specifico, quale “movente normativamente qualificato” (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145-01), non è incompatibile con ulteriori finalità, compresa quella di danneggiamento, perché la volontà può dirigersi verso più eventi (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734). Tuttavia la Corte d’appello aveva motivato la finalità collettiva con il solo riferimento a un “gesto altamente dimostrativo di violenza e pericolosità”. Dai precedenti (ordigni rivolti a comandi di polizia, accompagnati da striscioni e messaggi) emerge che il dolo specifico va ricavato anche da elementi di contesto che spieghino il passaggio dalla dimensione individuale, la distruzione del bene di una specifica persona, a quella collettiva. Questi elementi mancano nella sentenza impugnata.
L’accoglimento si estende al coimputato che non aveva impugnato il punto, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 266686-01). I suoi motivi sono però respinti. Perquisizione e sequestro non sono atti sovrapponibili: solo la prima è coperta dagli artt. 13 e 14 Cost., la polizia giudiziaria ha un potere generale di sequestro ex art. 354, comma 2, cod. proc. pen., e il sequestro non è viziato da un’eventuale illegittimità della perquisizione precedente (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Rv. 204643-01). La censura sulla consulenza è inconferente, avendo essa dato esito negativo; la pena del capo 5 era un aumento per continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., sotto il minimo di entrambe le norme.
La Corte ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, per entrambi, limitatamente al capo 5 e all’eventuale rideterminazione della pena, rigettando nel resto i ricorsi e condannando alle spese il ricorrente che si è giovato solo dell’effetto estensivo (Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 267406-01).
Nota della Redazione
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