Ottemperanza e riedizione del potere discrezionale dopo l’annullamento: il giudice dell’ottemperanza non può sindacare il nuovo diniego di nulla osta alla patente (TAR Puglia n. 1655 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento che faccia espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione non vincola l’amministrazione al rilascio dell’atto richiesto, ma la obbliga soltanto a una nuova valutazione nell’esercizio del potere discrezionale. Il provvedimento negativo adottato all’esito della riedizione del potere non è emanato in violazione o elusione del giudicato quando la motivazione impinga su aspetti non coperti dall’effetto conformativo. In tal caso, il nuovo atto è censurabile esclusivamente per vizi di legittimità davanti al giudice della giurisdizione di legittimità, e non con il rito dell’ottemperanza. La domanda di annullamento proposta in via subordinata nel giudizio di ottemperanza comporta la conversione del rito da speciale in ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., con rimessione della causa sul ruolo per la trattazione nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto l’annullamento, da parte del TAR Puglia – Lecce, della nota con cui la Prefettura di Brindisi aveva riscontrato negativamente l’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida, dopo il decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La sentenza di annullamento aveva però fatto espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione. A seguito della nuova istanza, la Motorizzazione Civile di Lecce aveva escluso il ricorrente dalla prova pratica per la patente di categoria B e la Prefettura di Brindisi aveva nuovamente rigettato la richiesta di nulla osta. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la declaratoria di nullità dei nuovi provvedimenti, e motivi aggiunti avverso il successivo diniego della Prefettura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso che il ricorso era stato correttamente interposto davanti al giudice dell’ottemperanza, ma ha rilevato che le domande di ottemperanza erano infondate. La sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione aveva accolto il ricorso annullando il diniego opposto dalla Prefettura, ma con la clausola “salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A.”. Tale clausola, secondo il TAR, comportava che l’amministrazione non fosse affatto vincolata a rilasciare la patente, ma solo a effettuare nuove valutazioni nell’esercizio della propria discrezionalità, secondo la formulazione dell’art. 120, terzo comma, cod. strada precedente alla novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024.

Il Tribunale ha quindi escluso che l’amministrazione avesse violato l’effetto conformativo della sentenza, poiché i nuovi provvedimenti – l’esclusione dalla prova pratica e il diniego di nulla osta – erano stati adottati all’esito di una nuova istruttoria e non si ponevano in contrasto con quanto deciso. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando il nuovo provvedimento impinga su aspetti non coperti dal giudicato, non sussiste violazione del giudicato né la conseguente nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, e il provvedimento è censurabile solo per vizi di legittimità nel giudizio ordinario.

Ne è derivato il rigetto delle domande di ottemperanza e delle connesse richieste di nomina di un commissario ad acta. Quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, proposta in via subordinata, il Collegio ha disposto la conversione del rito da speciale in ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., rimettendo la causa sul ruolo ordinario per la trattazione nel merito in pubblica udienza e fissando la camera di consiglio per l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Le spese della fase di ottemperanza sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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