Interdittiva antimafia e obbligo di valutare la prevenzione collaborativa (TAR Toscana n. 1535 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’interdittiva antimafia determina la cessazione della materia del contendere sull’azione caducatoria, ma non impedisce al giudice amministrativo di accertare in via incidentale, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità dell’atto revocato, quando la parte abbia interesse a una futura domanda risarcitoria. Il provvedimento prefettizio interdittivo è illegittimo per difetto istruttorio se assume a presupposto una sentenza penale già riformata in appello, con esclusione dell’aggravante mafiosa, e se omette di valutare la prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, in luogo della misura interdittiva, in un’ottica di gradualità delle misure antimafia.
Il Fatto
Una ditta individuale che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande impugna davanti al TAR Toscana il divieto di prosecuzione dell’attività adottato dal Comune, le note della Prefettura e gli atti connessi. La misura comunale si fonda su una informazione interdittiva prefettizia. La ricorrente chiede l’annullamento degli atti e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio la Prefettura revoca il proprio provvedimento e il Comune revoca il divieto. La ricorrente insiste comunque per l’accertamento dell’illegittimità degli atti, perché nelle more l’attività è rimasta chiusa, nonostante la sospensione cautelare disposta dal Tribunale e confermata dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la revoca dei provvedimenti impugnati ha reso improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuta carenza d’interesse. La difesa della ricorrente prospetta però un interesse concreto all’accertamento incidentale, legato alla chiusura subita e alla possibile proposizione di una domanda risarcitoria.
Su questo presupposto il Tribunale esercita il potere previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. e conferma quanto già statuito in sede cautelare. Il provvedimento prefettizio presenta un difetto istruttorio: richiama la sentenza del Tribunale di Firenze del 2022, già riformata dalla Corte d’appello di Firenze nel 2023, che ha escluso la sussistenza dell’aggravante mafiosa.
La Prefettura, inoltre, non ha previamente valutato l’applicabilità della misura di prevenzione collaborativa in luogo dell’informazione interdittiva, come previsto dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. L’omessa valutazione della gradualità delle misure di prevenzione antimafia costituisce il nucleo del vizio riconosciuto dal Collegio.
La stessa amministrazione, nel motivare l’autotutela, ammette che i rapporti con il contesto criminale non risultano attualmente assistiti dalla specialità dell’aggravante nei provvedimenti giudiziari efficaci. Il riesame compiuto porta la Prefettura a ritenere sussistenti i presupposti per le misure di prevenzione collaborativa: ciò conferma, sul piano logico, l’illegittimità dell’atto interdittivo originariamente adottato e poi revocato.
Il Tribunale accerta quindi in via incidentale l’illegittimità degli atti gravati e, in considerazione dell’esito complessivo della vicenda e della revoca intervenuta in pendenza di giudizio, dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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