La portata del chiarimento non può modificare surrettiziamente la lex specialis in materia di servizi analoghi (TAR Sardegna n. 270 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammissione di un concorrente è legittimo quando risulta conforme al tenore letterale della legge di gara, la quale valorizzi i precedenti servizi “analoghi” a quello in affidamento. Un successivo chiarimento reso dalla stazione appaltante non può assumere una portata tale da determinare una surrettizia e non consentita modifica di tale previsione della lex specialis. Ne consegue che la mancata esclusione dell’operatore economico, che abbia dichiarato servizi analoghi secondo l’interpretazione offerta dalla stessa disciplina di gara, non appare manifestamente illegittima in sede di scrutinio cautelare.
Il Fatto
Una stazione appaltante regionale indiceva una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di supporto per attività istruttoria di istanze di autorizzazione unica per impianti a fonti energetiche rinnovabili. Il raggruppamento ricorrente, classificatosi al secondo posto, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La contestazione riguardava l’ammissione di quest’ultima, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe dovuta avvenire tramite la diretta esclusione per carenza del requisito tecnico-professionale, piuttosto che attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio e la successiva declaratoria di esito positivo dello stesso. La questione interpretativa verteva sulla nozione di servizi “analoghi” richiamata dal disciplinare di gara, chiarita successivamente dalla stazione appaltante con una nota.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare propria del giudizio, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Il Collegio ha osservato come la contestata ammissione della controinteressata alla procedura selettiva risultasse conforme al tenore della legge di gara. Tale conformità è stata riscontrata proprio nella parte in cui la disciplina di gara valorizzava i precedenti servizi “analoghi” a quello in affidamento.
Il ragionamento si è incentrato sulla portata da riconoscere al successivo chiarimento formulato dalla stazione appaltante. Secondo il TAR, a tale atto non può attribuirsi una valenza tale da integrare una modifica surrettizia della lex specialis. Il chiarimento, infatti, non può introdurre regole nuove o restrittive rispetto al dato testuale del bando e del disciplinare, ma può al più esplicitarne il contenuto.
Pertanto, poiché l’interpretazione che aveva condotto all’ammissione della controinteressata trovava diretto riscontro nel testo della disciplina di gara, l’operato della stazione appaltante non è apparso, ad un primo esame, macroscopicamente illegittimo. La valutazione di ammissione effettuata ha quindi superato il vaglio di non manifesta infondatezza richiesto nella presente sede.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, fissando la trattazione del merito della causa alla pubblica udienza, con ogni statuizione sulle spese di lite rinviata a tale fase.
Nota della Redazione
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