Divieto detenzione armi: non motivabile in giudizio con elementi postumi (TAR Sardegna n. 1074 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi e munizioni e di diniego o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile, l’Amministrazione può legittimamente fondare il proprio giudizio di non affidabilità del soggetto anche su fatti o episodi privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia sostenuto da una motivazione congrua. Tali provvedimenti, aventi natura cautelare e non sanzionatoria, non possono però essere integrati in sede giudiziale con elementi non esplicitati nella loro motivazione, essendo inammissibile una motivazione postuma che supplisca a quella originaria. L’eventuale superamento o la risalenza nel tempo delle circostanze poste a fondamento del provvedimento impone all’Amministrazione di chiarire e motivare specificamente la loro perdurante rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità.
Il Fatto
Un soggetto, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia dal 1974, vedeva negato il rinnovo nel 2019. Dopo l’archiviazione di un procedimento penale, nel 2025 presentava nuova istanza, ma le sue armi venivano ritirate cautelativamente e, successivamente, il Prefetto emetteva il divieto di detenzione di armi e munizioni, mentre il Questore respingeva l’istanza di rinnovo della licenza. I provvedimenti si fondavano su precedenti penali, procedimenti archiviati, una sentenza di estinzione per remissione di querela e la frequentazione di soggetti controindicati. Avverso tali atti, il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna premette che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l’Amministrazione può legittimamente ritenere il titolare non affidabile valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza che sia necessario un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso delle armi. Tale potere discrezionale è ampio, ma non è immune da controlli, dovendo l’apprezzamento risultare non irrazionale e supportato da una motivazione congrua. La natura cautelare del provvedimento, volto a prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità collettiva, comporta che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche basate su un sufficiente fumus al momento dell’adozione.
Nel caso di specie, la Corte rileva che le ragioni poste a sostegno dei decreti erano in parte già superate alla data della loro adozione. Infatti, numerosi episodi richiamati risultavano coperti da archiviazioni per infondatezza della notizia di reato, da estinzione per remissione di querela o da assoluzione della persona frequentata. Tuttavia, le Amministrazioni non avevano motivato come tali episodi, pur se superati, fossero comunque sintomatici di una perdurante non affidabilità all’uso delle armi.||DSML||h3>
Con la memoria difensiva, le Amministrazioni avevano richiamato ulteriori episodi di conflittualità interpersonale, datati dal 1997 al 2019, a sostegno della legittimità dei provvedimenti. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha però escluso che di tali circostanze possa tenersi conto in giudizio, poiché non erano state esplicitate nella motivazione dei provvedimenti impugnati, non essendo possibile integrare questi ultimi con una motivazione postuma.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso viene accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, fatta salva la possibilità per Prefetto e Questore di riesercitare il proprio potere con un vaglio completo e adeguatamente motivato di tutte le circostanze rilevanti. Le spese di lite vengono compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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