L’ottemperanza per il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie: condanna dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1064 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione dello Stato è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione del giudicato che impone il pagamento di somme di danaro. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza, accertata la fondatezza della domanda, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia, assegnando un termine e nominando sin da allora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La nomina anticipata del commissario è funzionale a garantire l’effettività della tutela, senza necessità di un nuovo giudizio. L’organo commissariale, quale ausiliario del giudice, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30 del 1997.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. Il giudice del lavoro, con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2025, ha accolto la domanda, condannando l’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.716,52, oltre accessori e spese di lite. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale in data 2 aprile 2026.
Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, avvenuta il 23 ottobre 2025, e il decorso infruttuoso del termine di legge, il Ministero non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che la notificazione del titolo esecutivo è avvenuta il 23 ottobre 2025. Il ricorso è stato notificato all’Amministrazione in data 26 maggio 2026, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Collegio ha evidenziato che l’Amministrazione non ha eccepito alcun avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo giudiziale, né ha fornito giustificazioni in merito alla propria inerzia. La domanda di ottemperanza è stata, pertanto, ritenuta fondata, con conseguente condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha disposto la nomina di un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega ad altro dirigente. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. In considerazione della natura pubblica del soggetto nominato, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Collegio ha infine precisato che, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e dai relativi decreti attuativi. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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