La mancata formazione del silenzio assenso sul transito nei ruoli civili impone la reiterazione della prova teorico-pratica (TAR Sardegna n. 208 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di transito nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, disciplinato dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, si perfeziona per effetto del silenzio assenso decorso il termine di 150 giorni dalla domanda, senza che rilevi l’esito positivo della visita medica di idoneità. Qualora l’Amministrazione non abbia provveduto nel termine, la stessa non può rimettere in discussione l’esito del procedimento, ma è tenuta a consentire al candidato di sostenere la prova teorico-pratica, che costituisce adempimento successivo e condizionato alla positiva conclusione della fase preliminare.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato presentava, in data 23 marzo 2024, istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno ai sensi del d.P.R. n. 339/1982. In data 4 novembre 2024, il Collegio Medico Legale di Cagliari lo sottoponeva a visita per l’accertamento dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni dell’Area degli Assistenti, con esito positivo.
Nonostante il decorso del tempo, l’Amministrazione non concludeva il procedimento e, in data 26 marzo 2026, convocava il ricorrente per un colloquio, all’esito del quale riteneva di doverlo sottoporre nuovamente alla prova teorico-pratica prevista dall’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982. Avverso la determina del 13 aprile 2026 e il conseguente decreto di dispensa, il ricorrente proponeva ricorso al TAR chiedendone la sospensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare richiamando il disposto dell’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 339 del 1982, che fissa in 150 giorni il termine per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito. Il Collegio ha evidenziato che, alla data del colloquio del 26 marzo 2026, tale termine era ampiamente decorso, essendo stata l’istanza presentata sin dal 23 marzo 2024.
La circostanza che l’accertamento sanitario si fosse concluso positivamente già il 4 novembre 2024 assume rilievo dirimente, poiché l’idoneità fisica costituisce presupposto indefettibile del transito e la sua verifica si era conclusa senza esiti negativi. L’Amministrazione non poteva, pertanto, rimettere in discussione l’esito del procedimento già formatosi per silentium.
Il Tribunale ha richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale del Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2026, n. 5022 e del 13 febbraio 2026, n. 1140, secondo cui il decorso del termine di 150 giorni determina l’accoglimento tacito dell’istanza. Sulla base di tale premessa, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere nuovamente sottoposto alla prova teorico-pratica, in quanto la stessa rappresenta una fase successiva del procedimento che presuppone già perfezionata la verifica dei requisiti di accesso.
In accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR ha quindi disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, compensando le spese del grado.
Nota della Redazione
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