La parziale ottemperanza all’ordine di demolire equivale a completa inottemperanza e la sanzione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non è prescritta (TAR Lombardia n. 2451 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, dovendo l’attività ripristinatoria essere valutata in maniera unitaria e non frazionata. L’istanza con cui il privato richiama l’ordinanza di demolizione e formalizza l’impegno a demolire le opere costituisce riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ., idonea a interrompere la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981. È inammissibile per carenza di legittimazione il ricorso contro l’acquisizione gratuita proposta da chi non è più proprietario dell’area. Il pagamento della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 può essere preteso una sola volta dall’Amministrazione, avuto riguardo all’unitarietà della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente, coltivatore diretto e legale rappresentante di una società agricola, impugnava i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intero mappale, nonché irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di alcuni abusi edilizi. L’ordinanza era stata confermata dalla sentenza del TAR n. 772/2022, non appellata. Il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti per la parziale avvenuta demolizione, per la pendenza di un procedimento penale con messa alla prova, per le condizioni di salute e per l’intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità del ricorso avverso l’acquisizione gratuita, poiché il ricorrente, al momento della notifica del provvedimento, non era più proprietario del mappale, essendo questo di proprietà di terzi estranei: nessuna lesione può derivargli da un atto che non incide sulla sua sfera giuridica.

Nel merito, la Corte ha respinto le censure relative alla parziale demolizione, richiamando il principio per cui la valutazione degli abusi edilizi deve avvenire in maniera unitaria e non atomistica. Il verbale di sopralluogo, redatto dagli agenti accertatori, costituisce atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso, e da esso risultava la persistenza di una parte non insignificante delle opere abusive. La mancata integrale ottemperanza equivale pertanto a completa inottemperanza, non potendo il privato scegliere quali abusi eliminare, né rilevando l’attività di demolizione successiva, tardiva e comunque incerta nei suoi effetti.

Quanto alla dedotta impossibilità sopravvenuta per ragioni di salute ed economiche, il Collegio ha osservato che il Comune non era mai stato informato di tali circostanze, e che l’eventuale periodo di impossibilità era comunque successivo alla sentenza di conferma dell’ordinanza. Inoltre, il ricorrente si era impegnato con una comunicazione del 28 luglio 2022 a demolire i manufatti secondo un cronoprogramma, dimostrando la possibilità di adempiere.

La Corte ha infine respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale. L’art. 28 della legge n. 689/1981, nel prevedere il termine, rinvia alle norme del codice civile in materia di interruzione. L’istanza del 28 luglio 2022, con cui il ricorrente aveva richiamato l’ordinanza e la sentenza e formalizzato l’impegno a demolire, costituisce un riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ., da cui è decorso un nuovo termine quinquennale. La sanzione, irrogata nel gennaio 2025, è quindi tempestiva. Il TAR ha precisato che il pagamento della sanzione può essere preteso una sola volta dal Comune, per l’unitarietà della condotta, a prescindere dal numero dei soggetti coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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